La videosorveglianza in condominio è un tema complesso, poiché conciliare la sicurezza degli abitanti con il rispetto della privacy è una sfida significativa. La distinzione tra l'installazione di telecamere nelle aree comuni del condominio, che richiede una delibera assembleare, e l'uso di telecamere da parte di singoli condomini, ad esempio sul proprio pianerottolo, è fondamentale.
Videosorveglianza condominiale
Installare telecamere di sicurezza all'interno o all'esterno di un condominio è possibile, ma limitato al monitoraggio delle aree comuni o degli spazi esterni. Questa pratica è regolamentata dal garante della privacy e dalla legge sul condominio (legge n. 220/2012 e successive modifiche), che stabilisce criteri specifici.
Secondo l'articolo 1122-ter del Codice Civile: “Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136”.
L'amministratore è responsabile di stabilire i tempi di conservazione delle immagini e di nominare un responsabile del trattamento dei dati. La visione delle registrazioni è consentita solo in caso di reati, come furti o rapine, previa denuncia all'autorità giudiziaria competente.
Videosorveglianza del singolo condomino
Quando si parla di videosorveglianza nelle aree di proprietà esclusiva di un singolo condomino, come il pianerottolo, la situazione cambia. In questi casi, le riprese devono riguardare solo le aree di esclusiva proprietà del condomino, e non è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'amministratore. Tuttavia, è obbligatorio informare gli altri condomini.
In sintesi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in condominio richiede attenzione alle normative e un equilibrio tra sicurezza e privacy. Per le aree comuni è necessaria una delibera dell'assemblea condominiale, mentre per le aree private è sufficiente informare gli altri condomini, rispettando sempre i limiti di ripresa.
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