Negli ultimi anni, il Superbonus 110% ha rappresentato una grande opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici, ma ha anche generato numerose controversie legali, in particolare riguardo al pagamento dei professionisti coinvolti. Una recente sentenza del Tribunale di Ancona (n. 303 del 14 febbraio 2025) ha stabilito un principio chiave: se l'incarico è conferito a un General Contractor, l'architetto o l'ingegnere non può richiedere il pagamento direttamente al condominio o ai singoli proprietari.
Un architetto, dopo aver svolto attività di progettazione e studio di fattibilità per un intervento finanziato con il Superbonus, ha richiesto al condominio e ai singoli condomini un pagamento diretto di circa 150mila euro, sostenendo che l'incarico gli fosse stato conferito dall'assemblea condominiale. Tuttavia, i condomini hanno ribadito che il compenso del professionista era incluso nelle spese gestite dal General Contractor, responsabile dell'intero iter burocratico e finanziario dell'intervento.
Il giudice ha dato ragione ai condomini, basandosi su tre elementi fondamentali:
Mancanza di un incarico diretto: Il verbale condominiale del 28 ottobre 2021 dimostrava che l'assemblea aveva affidato l'intervento a un General Contractor, delegandogli la gestione del progetto senza prevedere un pagamento diretto all'architetto.
Spese tecniche incluse nel contratto con il General Contractor: I documenti presentati in giudizio hanno confermato che i costi di progettazione erano già contemplati nel quadro economico del Superbonus, quindi il pagamento doveva avvenire tramite il General Contractor.
Assenza del fondo speciale previsto dalla legge: Il Codice Civile (art. 1135) prevede che il condominio crei un fondo speciale prima di approvare lavori straordinari. In questo caso, tale fondo non era stato costituito, confermando che il condominio non si era assunto obblighi diretti nei confronti del professionista.
Questa sentenza offre indicazioni chiare per professionisti e amministratori di condominio. Gli architetti e gli ingegneri devono accertarsi, prima di iniziare qualsiasi lavoro, di chi sia il loro effettivo committente. Se il contratto è con un General Contractor, il pagamento dovrà essere richiesto a quest'ultimo, non ai condomini.
Un altro aspetto essenziale è l'importanza di un incarico scritto. Sebbene le prestazioni professionali rientrino tra quelle disciplinate dall'articolo 2230 del Codice Civile, per cui non è sempre necessario un contratto scritto, è fortemente consigliabile ottenere un incarico formale dall'assemblea condominiale. Questo deve specificare chiaramente chi conferisce l'incarico, chi deve pagare e con quali modalità.
La sentenza sottolinea quanto sia cruciale la chiarezza contrattuale nel contesto del Superbonus. Se il pagamento di un professionista è previsto all'interno del contratto con un General Contractor, il tecnico non può avanzare richieste economiche direttamente ai condomini.
Per evitare contenziosi e situazioni spiacevoli, è fondamentale stabilire fin dall'inizio chi deve pagare e con quali modalità. Questo principio vale per tutti i soggetti coinvolti: professionisti, amministratori di condominio e condomini stessi.
In conclusione, il Superbonus ha rappresentato una grande opportunità, ma ha anche evidenziato la necessità di contratti chiari e ben definiti. Senza questi elementi, il rischio di controversie legali rimane sempre alto.
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