Con provvedimento d’urgenza emesso l’11 marzo 2025, il Tribunale di Firenze ha ordinato a un’impresa appaltatrice la restituzione immediata del cantiere condominiale, in quanto inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali nell’ambito dei lavori di ristrutturazione legati al Superbonus 110%.
Il Condominio, assistito legalmente, aveva presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la liberazione del cantiere da persone e materiali, evidenziando ritardi significativi, sospensione ingiustificata delle attività e un generale stato di abbandono e degrado. Oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali, la situazione stava compromettendo la sicurezza e la salubrità dell’edificio.
L’impresa resistente aveva contestato il ricorso, sostenendo che il pregiudizio non fosse imminente né irreparabile e attribuendo al Condominio la responsabilità del mancato completamento nei termini per usufruire del Superbonus.
Il Tribunale ha però riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris, ovvero la verosimiglianza della pretesa del Condominio basata sul mancato rispetto di un termine essenziale. Contestualmente, è stato accertato anche il periculum in mora, in quanto la permanenza dell’inadempimento avrebbe potuto causare ulteriori danni e deterioramento delle opere già eseguite a causa di esposizione agli agenti atmosferici.
Il giudice ha quindi ordinato l’immediato rilascio del cantiere, autorizzando anche l’intervento della forza pubblica in caso di inottemperanza.
Ai sensi dell’art. 700 c.p.c., un provvedimento cautelare è concesso solo in presenza di due condizioni:
Fumus boni iuris: la verosimiglianza del diritto vantato;
Periculum in mora: il rischio che, nel tempo necessario per ottenere tutela ordinaria, il diritto subisca un danno grave e irreparabile.
Nel caso specifico, il grave inadempimento dell’appaltatore, l’interruzione dei lavori e l’abbandono del cantiere sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare la tutela urgente richiesta dal Condominio.
Una decisione in linea con quanto già affermato dal Tribunale di Pescara (sent. 11 gennaio 2008), che aveva riconosciuto analoga tutela cautelare al committente in caso di necessità di completare i lavori e risolvere gravi problematiche strutturali.
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