Quando in un condominio si riceve un conguaglio per i consumi idrici, sorge spesso il dubbio su come suddividere equamente la spesa tra i condomini. La questione principale è se adottare il criterio dei millesimi di proprietà o basarsi sui consumi effettivi rilevati dai contatori individuali.
La sentenza del Tribunale di Palermo
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1883 del 27 marzo 2024, ha affrontato questo tema, stabilendo che:
Nullità della delibera basata sui millesimi: Se ogni appartamento è dotato di un proprio contatore, una delibera assembleare che ripartisce l’eccedenza dei consumi idrici basandosi sui millesimi di proprietà è nulla.
Comprendere lo "sfrido"
Lo "sfrido" rappresenta la differenza tra il consumo totale d'acqua registrato dal contatore generale dell’edificio e la somma dei consumi rilevati dai contatori individuali. Questa discrepanza può derivare da perdite, errori di misurazione o consumi delle parti comuni.
Criteri di ripartizione dei costi idrici
La modalità di suddivisione delle spese per l'acqua varia in base alla presenza o meno di contatori individuali:
In presenza di contatori individuali: Le spese devono essere ripartite in base ai consumi effettivi registrati da ciascun contatore.
In assenza di contatori individuali: Si applica il criterio dei millesimi di proprietà, come previsto dall'articolo 1123 del Codice Civile.
Possibili deroghe tramite regolamento contrattuale
È possibile derogare ai criteri standard di ripartizione attraverso un regolamento contrattuale approvato all'unanimità dai condomini. In assenza di tale accordo, valgono le disposizioni legali sopra menzionate.
Conclusione
Per garantire equità nella suddivisione delle spese idriche, è fondamentale basarsi sui consumi effettivi rilevati dai contatori individuali, quando presenti. In loro assenza, il criterio dei millesimi di proprietà rappresenta la soluzione legale di riferimento.
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