Le canne pattumiere, un tempo utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti nei condomini, possono essere destinate a nuovi usi quando non più in funzione. L'assemblea condominiale ha il potere di decidere su tali modifiche, a patto che rispettino le norme vigenti e i diritti dei singoli condomini. Vediamo quali sono le possibilità e i vincoli normativi.
La Cassazione ha riconosciuto la validità di una delibera assembleare che ha autorizzato i condomini interessati a utilizzare il vano della canna pattumiera – precedentemente sigillata – per l’installazione di contatori e caldaie per l’acqua calda.
Questa decisione è stata ritenuta lecita perché non ha comportato modifiche sostanziali alla natura del bene comune, ma ha solo permesso un nuovo utilizzo a beneficio di tutti (Cass. civ., sez. II, 16/12/2019, n. 33154).
I condomini che non possono beneficiare di questa modifica non possono rivendicare un diritto identico, così come coloro che non intendono usufruirne non possono opporsi, a meno che non dimostrino un concreto svantaggio derivante dall’uso altrui.
Un’ulteriore possibilità è quella di affittare la canna pattumiera ormai inutilizzata, generando un ritorno economico per il condominio. L’assemblea può deliberare la locazione del vano a terzi, a maggioranza semplice, poiché ciò non esclude nessun condomino dal godimento del bene comune, ma lo valorizza a vantaggio di tutti (Cass. civ., sez. II, 21/10/1998, n. 10446; Trib. Roma 24 giugno 2011 n. 13705).
Se il contratto di locazione ha una durata superiore ai nove anni, è necessaria l’unanimità dei condomini (art. 1108 c.c.). Il conduttore dovrà comunque rispettare le normative vigenti, condizione che si considera automaticamente inclusa nel contratto.
Non sempre un condomino può convertire liberamente la canna pattumiera per usi personali. Un caso emblematico è quello di un’assemblea che ha revocato l’autorizzazione temporanea concessa a un condomino per l’uso dell’ex colonna rifiuti come canna fumaria.
Il condomino ha impugnato la decisione, sostenendo che rientrava nel diritto di utilizzo della cosa comune (art. 1102 c.c.). Tuttavia, il tribunale ha stabilito che tale trasformazione alterava la destinazione originaria del bene, impedendo agli altri di usufruirne. Inoltre, l’uso come canna fumaria aveva causato gravi disagi ai condomini a causa di odori e fumi molesti, giustificando il ripristino della destinazione originaria (Trib. Torino 14 gennaio 2025, n. 199).
Il riutilizzo della canna pattumiera in un condominio è possibile, ma deve rispettare alcuni principi fondamentali:
L’assemblea può autorizzare nuovi utilizzi, purché non alterino la natura del bene comune e non ledano i diritti degli altri condomini.
La locazione a terzi è lecita, ma se supera i nove anni richiede l’unanimità.
L’uso privato da parte di un singolo ha dei limiti, soprattutto se impedisce agli altri di usufruire della cosa comune o arreca disturbo.
Le decisioni devono sempre essere adottate nel rispetto della normativa condominiale, garantendo un equilibrio tra il diritto individuale e l’interesse collettivo.
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