Gestioni condominiali

Infiltrazioni nei box sottostanti a giardini o cortili

Quando si verificano infiltrazioni d’acqua nei box o garage situati al di sotto di giardini privati o aree condominiali, la domanda è sempre la stessa: chi deve sostenere le spese?

Vediamo cosa stabilisce la normativa e come si orienta la giurisprudenza.


La regola generale: art. 1125 c.c.

L’articolo 1125 del Codice Civile disciplina la ripartizione delle spese tra i proprietari di piani sovrapposti, in caso di manutenzione o ricostruzione di soffitti, volte e solai. La norma prevede che:

  • Le spese vadano divise in parti uguali tra i proprietari dei due piani confinanti;

  • Il pavimento (parte superiore del solaio) è a carico del piano superiore;

  • L’intonaco, la pittura e le decorazioni del soffitto restano a carico del piano inferiore.

Questa regola, pensata per strutture verticali condivise, viene applicata anche in situazioni analoghe, come nel caso delle solette divisorie tra cortili, giardini e locali interrati.


Infiltrazioni da cortile o giardino condominiale

Se le infiltrazioni provengono da un cortile o giardino condominiale sovrastante box o garage, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 30/04/2021, n. 11462) si applica l’art. 1125 c.c.:

  • Le spese per la soletta divisoria si suddividono al 50% tra:

    • I proprietari dei box/cantine sottostanti;

    • Tutti i condomini (per millesimi) in quanto utilizzatori del cortile.

  • Le spese per la pavimentazione del cortile spettano a tutti i condomini (per millesimi).

  • Le spese per l’intonaco e le finiture interne sono a carico esclusivo del proprietario del locale sottostante.


Infiltrazioni da giardino privato

Se il giardino sovrastante è di proprietà esclusiva di un condomino, le spese seguono logiche differenti:

  • Il proprietario del box non è tenuto a partecipare alle spese di ripristino del terreno o delle piante (Cass. civ., 04/06/2001, n. 7472).

  • Le spese per la guaina impermeabilizzante vanno invece divise al 50% tra il proprietario del giardino e quello del box sottostante (Trib. Roma, 2021; Trib. Busto Arsizio, 2020).

  • Se si svolge una consulenza tecnica preventiva (ATP), le spese possono essere imputate alla parte soccombente, anche parzialmente (Trib. Savona, 2023).


E se il box appartiene a un terzo esterno al condominio?

Quando un box danneggiato dalle infiltrazioni non è parte del condominio, ma si trova sotto un cortile condominiale, entra in gioco l’art. 2051 c.c. (responsabilità per cosa in custodia):

  • Il condominio è responsabile se il danneggiato dimostra:

    • il nesso causale tra il cortile (bene in custodia) e il danno;

    • l’anomalia strutturale o manutentiva;

    • che il condominio aveva un potere di controllo e vigilanza.

Non serve dimostrare colpa o negligenza: basta la prova del malfunzionamento dell’area comune.


In conclusione

Ogni caso va valutato attentamente, tenendo conto:

  • della natura comune o privata dell’area sovrastante;

  • della causa del danno (usura, difetti, cattiva manutenzione);

  • delle regole codicistiche e della giurisprudenza consolidata.

Prima di affrontare interventi e ripartizioni, è sempre utile affidarsi a un tecnico e, se necessario, a un legale.

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