Quando si verificano infiltrazioni d’acqua nei box o garage situati al di sotto di giardini privati o aree condominiali, la domanda è sempre la stessa: chi deve sostenere le spese?
Vediamo cosa stabilisce la normativa e come si orienta la giurisprudenza.
L’articolo 1125 del Codice Civile disciplina la ripartizione delle spese tra i proprietari di piani sovrapposti, in caso di manutenzione o ricostruzione di soffitti, volte e solai. La norma prevede che:
Le spese vadano divise in parti uguali tra i proprietari dei due piani confinanti;
Il pavimento (parte superiore del solaio) è a carico del piano superiore;
L’intonaco, la pittura e le decorazioni del soffitto restano a carico del piano inferiore.
Questa regola, pensata per strutture verticali condivise, viene applicata anche in situazioni analoghe, come nel caso delle solette divisorie tra cortili, giardini e locali interrati.
Se le infiltrazioni provengono da un cortile o giardino condominiale sovrastante box o garage, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 30/04/2021, n. 11462) si applica l’art. 1125 c.c.:
Le spese per la soletta divisoria si suddividono al 50% tra:
I proprietari dei box/cantine sottostanti;
Tutti i condomini (per millesimi) in quanto utilizzatori del cortile.
Le spese per la pavimentazione del cortile spettano a tutti i condomini (per millesimi).
Le spese per l’intonaco e le finiture interne sono a carico esclusivo del proprietario del locale sottostante.
Se il giardino sovrastante è di proprietà esclusiva di un condomino, le spese seguono logiche differenti:
Il proprietario del box non è tenuto a partecipare alle spese di ripristino del terreno o delle piante (Cass. civ., 04/06/2001, n. 7472).
Le spese per la guaina impermeabilizzante vanno invece divise al 50% tra il proprietario del giardino e quello del box sottostante (Trib. Roma, 2021; Trib. Busto Arsizio, 2020).
Se si svolge una consulenza tecnica preventiva (ATP), le spese possono essere imputate alla parte soccombente, anche parzialmente (Trib. Savona, 2023).
Quando un box danneggiato dalle infiltrazioni non è parte del condominio, ma si trova sotto un cortile condominiale, entra in gioco l’art. 2051 c.c. (responsabilità per cosa in custodia):
Il condominio è responsabile se il danneggiato dimostra:
il nesso causale tra il cortile (bene in custodia) e il danno;
l’anomalia strutturale o manutentiva;
che il condominio aveva un potere di controllo e vigilanza.
Non serve dimostrare colpa o negligenza: basta la prova del malfunzionamento dell’area comune.
Ogni caso va valutato attentamente, tenendo conto:
della natura comune o privata dell’area sovrastante;
della causa del danno (usura, difetti, cattiva manutenzione);
delle regole codicistiche e della giurisprudenza consolidata.
Prima di affrontare interventi e ripartizioni, è sempre utile affidarsi a un tecnico e, se necessario, a un legale.
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