Il riconoscimento di un diritto di servitù su parti comuni a favore di una proprietà esclusiva esterna non conferisce automaticamente la qualità di condòmino, sollevando questioni sulla compartecipazione alle spese.
La sentenza n. 28268 del 4 novembre 2024 della Corte di Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per i Condominii che condividono la comproprietà di un bene immobile con un soggetto esterno, regolando diritti e oneri di spesa.
Un gruppo di proprietari ha citato in giudizio un Condominio per ottenere l’accertamento che le loro unità immobiliari (un appartamento e uno spazio adibito a cinema all’aperto) non facciano parte del Condominio e, di conseguenza, non siano tenute al pagamento delle spese condominiali.
La disputa nasce dal fatto che queste unità immobiliari godono di una servitù di passo attraverso l’androne condominiale. I proprietari sostengono che l’esistenza di questa servitù non comporti la loro partecipazione al Condominio, né l’obbligo di contribuire alle spese per la manutenzione delle parti comuni.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento della qualità di condòmini dei proprietari e il riconoscimento dell’obbligo di contribuire ai costi di manutenzione dell’androne e dell’ingresso comune.
Il Tribunale ha accolto la domanda dei proprietari, ma la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la decisione. In particolare:
I proprietari hanno impugnato la sentenza in Cassazione, mentre il Condominio ha presentato controricorso anche su questioni formali legate al passaggio in giudicato della seconda unità.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio al Tribunale, precisando che:
La Cassazione ha inoltre evidenziato un vizio processuale: la causa avrebbe dovuto coinvolgere tutti i condòmini, in quanto unici legittimati a contraddire e a proporre domanda riconvenzionale.
Il Giudice di merito, una volta integrato il litisconsorzio, dovrà verificare:
In conclusione, se il diritto di servitù amplia il godimento di un bene comune, si rientra nella disciplina condominiale. Se impone un onere ulteriore, si tratta di una vera e propria servitù, da regolare secondo le norme sulle servitù prediali.
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