I proprietari di un appartamento di categoria catastale A10 (ufficio o studio privato) o di un locale commerciale ubicati in uno stabile condominiale possono godere del superbonus 110% ma solo per i lavori fatti sulle parti comuni del condominio stesso e non invece per gli interventi che esegue sul proprio appartamento. Difatti il superbonus 110% è ammesso per interventi fatti su edifici residenziali o abitativi.
Ricordiamo, innanzitutto, che il superbonus 110% riguarda le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio italiano.
Sono, invece, escluse le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.
Se l’intervento che dà diritto al superbonus 110% è realizzato sulle parti comuni dell’edificio residenziale, il beneficio fiscale sarà ripartito tra i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà che ha determinato la partecipazione di ciascuno alla spesa.
Dunque, se si è proprietari di un appartamento “non residenziale” ubicato in un condominio che comprende anche appartamenti residenziali, non si potrà godere del superbonus 110% per i lavori fatti sul singolo appartamento ma potrà godere solo del superbonus nel caso in cui gli interventi siano fatti sulle parti comuni.
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Nel caso in cui nell'edificio condominiale siano presenti in prevalenza uffici o locali commerciali rispetto ad appartamenti residenziali, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E del 2020 ha precisato che: “qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza presenti nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”.
Quindi, se il condominio in cui si trova un locale commerciale o un ufficio di proprietà è formato per più del 50% da appartamenti a uso ufficio o locali commerciali, il proprietario del locale commerciale o dell’ufficio di proprietà non avrà diritto nemmeno al superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni.
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