Gestioni condominiali

Superbonus e legge di bilancio 2021

Il Superbonus, l’agevolazione del 110% che permette di detrarre, cedere o richiedere lo sconto in fattura a fronte di interventi sugli immobili, è stato prorogato con la Legge di Bilancio per il 2021: proroga fissata per la maggior parte dei casi al 30 giugno 2022, rispetto a quella inizialmente prevista al 31 dicembre 2021 dal DL 34/2020 (Decreto Rilancio). Tuttavia vi sono alcune eccezioni a tale proroga.

Dunque, tutte le spese rimaste a carico dei contribuenti e connesse agli interventi previsti dall’art. 119, DL 34/2020 e successive modificazioni, possono godere del Superbonus 110% se sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. La concessione è di soli sei mesi rispetto alla scadenza originaria per permettere esclusivamente di ultimare i lavori che hanno faticato a partire a causa delle continue modifiche all’impianto normativo.
Tale proroga prevede che: 

  • le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rimaste a carico dei contribuenti, nel caso della detrazione in dichiarazione dei redditi seguono la vecchia regola della detrazione in 5 quote annuali costanti
  • Le spese sostenute dall’1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 verranno detratte in 4 quote annuali costanti. Ciò anche se le stesse sono connesse ai medesimi interventi iniziati negli anni 2020 e 2021. 
  • I condomìni sono tra i soggetti destinatari del Superbonus 110% ai sensi dell’art. 119, co. 9, DL 34/2020. Per tali soggetti, in particolare e quindi loro i condòmini, è possibile applicare l'estensione del termine per godere del 110% in tale situazione. 

Nel caso dei condominise alla data del 30 giugno 2022 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione da Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Viene derogato quindi di sei mesi al termine prorogato dalla Legge di Bilancio.

Per quanto riguarda il Supersismabonus, cioè gli interventi antisismici effettuati sugli immobili che sorgono nelle zone di pericolosità 1, 2 e 3, la detrazione è elevata al 110% per tutti i lavori sostenuti e rimasti a carico dei contribuenti interessati dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. Per le spese rientranti in questa tipologia di interventi che sono sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, in caso di detrazione, le quote costanti annuali saranno 4, mentre le spese sostenute in precedenza (2020-2021) verranno detratte in 5 quote annuali. 

Per la ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma, Il DL 104/2020 aveva introdotto all’art. 119, il comma 4 ter, ammettendo fino al 31 dicembre 2020, l’aumento del 50% del limite massimo di spesa sostenibile, nel caso di lavori di ricostruzione di immobili situati nelle zone previste dagli elenchi allegati ai DL 189/2016 e DL 39/2009. Tale scadenza del 31 dicembre 2020 è ampliata fino al 30 giugno 2022 in conformità con le proroghe in precedenza descritte.

Fonte: fiscoetasse.com

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