Gestioni condominiali

Superbonus e altri bonus edilizi nella Legge di Bilancio 2022

Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021 n. 310 (S.O. n. 49) e in vigore dal 1° gennaio 2022, sono stati prorogati fino al 2024 la maggior parte dei bonus edilizi, compreso il Superbonus ma con la rimodulazione dell’aliquota della detrazione per quest’ultimo. 

Viene, inoltre, prorogata anche la possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, precisando che, per tutti i bonus edilizi, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni.

Superbonus
La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025, in caso di interventi effettuati:

  • da condomìni,
  • dall’unico proprietario o comproprietario dell’intero edificio composto da due a quattro unità immobiliari;
  • da persone fisiche, su unità immobiliari ubicate all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli “interventi trainati”;
  • dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.

La detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2023

Spetta invece nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, se alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Viene inoltre previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità nel caso di fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, eccetto il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Altri bonus edilizi
Vengono prorogati, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024:

  • la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare;
  • il “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013), con limite di spesa di 10mila euro, per le spese sostenute nel 2022 e di 5mila euro per le spese sostenute nel 2023 o 2024;
  • il “sismabonus” di cui ai commi 1-bis e seguenti dell’art. 16 del DL 63/2013 (detrazioni 50%, 70%, 75%, 80% e 85%);
  • il “sismabonus acquisti”, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013;
  • l’”ecobonus” spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, commi 344 - 349 L. 296/2006 e all’art. 14 DL 63/2013;
  • il “bonus verde” di cui all’art. 1, commi 12 – 15, L. 27.12.2017 n. 205.

Bonus facciate
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022, ma con aliquota pari al 60% (anziché del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021).

Opzione per lo sconto su corrispettivo o per la cessione del credito
Viene infine prorogata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per la stessa durata (come da proroghe) dei bonus edilizi.

Sono comunque necessari l’attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità, tranne che per gli interventi “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate).

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai singoli interventi.

Fonte: quotidianogiuridico.it

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