Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021 n. 310 (S.O. n. 49) e in vigore dal 1° gennaio 2022, sono stati prorogati fino al 2024 la maggior parte dei bonus edilizi, compreso il Superbonus ma con la rimodulazione dell’aliquota della detrazione per quest’ultimo.
Viene, inoltre, prorogata anche la possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, precisando che, per tutti i bonus edilizi, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni.
Superbonus
La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025, in caso di interventi effettuati:
La detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2023
Spetta invece nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, se alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Viene inoltre previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità nel caso di fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, eccetto il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Altri bonus edilizi
Vengono prorogati, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024:
Bonus facciate
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022, ma con aliquota pari al 60% (anziché del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021).
Opzione per lo sconto su corrispettivo o per la cessione del credito
Viene infine prorogata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per la stessa durata (come da proroghe) dei bonus edilizi.
Sono comunque necessari l’attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità, tranne che per gli interventi “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate).
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai singoli interventi.
Fonte: quotidianogiuridico.it
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