Gestioni condominiali

Superbonus, cessione del credito e sconto in fattura

Come oramai più volte detto, il Superbonus in condominio è strettamente legato allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
Per motivi di sostenibilità economica, le regole sul Superbonus in condominio sono state modificate.
A seconda della data dei titoli abilitativi e delle spese relative ai lavori, variano

  • le aliquote del Superbonus in condominio;
  • il numero di anni in cui spalmare la detrazione;
  • la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Chi realizza un intervento con il Superbonus in condominio deve orientarsi tra una serie di date. L’incrocio di tali date è determinato dalla Legge di Bilancio per il 2023 (L.197/2022), dalla Legge “Aiuti-quater” (L.6/2023) e dalla recente legge sulla cessione del credito (ddl di conversione del DL 11/2023).

Il Superbonus in condominio continua ad avere l’aliquota al 110% nei casi in cui:

  • l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • l’assemblea ha deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione è stata presentata entro il 31 dicembre 2022.

Se si verifica una di queste condizioni, i contribuenti possono scegliere se usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi oppure optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Se il condominio non è riuscito a rispettare le scadenze del 18 novembre, 25 novembre e 31 dicembre del 2022, le spese relative al Superbonus in condominio sostenute nel 2023 sono agevolate con l’aliquota del 90%.
Se la presentazione della CILAS o la richiesta del permesso di costruire è avvenuta entro il 16 febbraio 2023, i condòmini possono:

  • usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi;
  • optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Se la presentazione della CILAS o la richiesta del permesso di costruire è avvenuta dopo il 16 febbraio 2023, i condòmini possono solamente usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi.

In caso di varianti, la possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito è determinata dalla data della CILAS o del permesso di costruire originario, cioè del titolo abilitativo sulla base del quale è stato avviato l’intervento agevolato col Superbonus in condominio.
Se il titolo abilitativo originario è presentato o richiesto entro il 16 febbraio 2023, per le varianti i condòmini possono sempre:

  • usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi;
  • optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L’aliquota del Superbonus in condominio scenderà ancora nei prossimi anni e sarà pari al 70% per il 2024 e pari al 65% per il 2025 e i contribuenti potranno solo usufruire direttamente del Superbonus nella dichiarazione dei redditi.

Fonte: edilportale.com

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