Il Superbonus 110 non è sempre ammesso per lavori fatti su un edificio definito “vincolato”, ovvero un immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. In sostanza, l’edificio, ai fini della conservazione del valore storico, articolo e patrimoniale, non può essere sottoposto a lavori edilizi. Tuttavia, sono previste delle eccezioni.
Ricordiamo innanzitutto che il Superbonus 110% spetta per lavori trainanti e trainati.
Rientrano tra quelli trainanti:
Ammessi al Superbonus sono anche i seguenti interventi trainati (ovvero ammessi al Superbonus solo se realizzati insieme ad uno o più dei trainanti):
È importante sottolineare che dai lavori complessivamente effettuati (quindi, trainanti più trainati) ne derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche o, comunque, il passaggio alla classe energetica più alta. Il miglioramento deve risultare dall’APE (attestato di prestazione energetica) ante e post lavori.
Edificio vincolato
Nel caso in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure nel caso in cui gli interventi trainanti sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus non è precluso. Infatti, può applicarsi, comunque, sulle spese sostenute per gli interventi trainati di efficientamento energetico.
Quindi, viene meno la condizione che l’intervento trainato sia ammesso al beneficio solo se fatto insieme a un lavoro trainante.
Resta comunque ferma la condizione che dall’intervento effettuato derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oggetto dei lavori oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
In ogni caso non possono ammettersi al Superbonus i lavori di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici).
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