L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di settembre 2021 la guida al Superbonus 110% con tutte le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis.
La nuova versione del mese di settembre 2021 contiene, dunque, tutte le modifiche apportate in materia dal .DL Semplificazioni Bis (77/2021).
La guida si concentra quindi sulle "detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche" previste dagli artt.119 e 121 del DL Rilancio, fornendo informazioni su:
Un'intero paragrafo della nuova guida è appunto dedicato alle importanti semplificazioni introdotte dal DL 77/2021 sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi.
In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Nella CILA, ricordiamo, devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001.
Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:
Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell'intervento.
Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 DPR 380/2001).
Scarica la guida aggiornata a settembre 2021.
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