Gestioni condominiali

Superbonus 110, la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate con le novità del DL Semplificazioni Bis

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di settembre 2021 la guida al Superbonus 110% con tutte le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis.
La nuova versione del mese di settembre 2021 contiene, dunque, tutte le modifiche apportate in materia dal .DL Semplificazioni Bis (77/2021).

La guida si concentra quindi sulle "detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche" previste dagli artt.119 e 121 del DL Rilancio, fornendo informazioni su:

  • natura del bonus e cumulabilità con altre agevolazioni;
  • platea dei beneficiari;
  • misura della detrazione;
  • interventi agevolabili;
  • requisiti degli interventi ammessi al Superbonus 110%;
  • alternative alle detrazioni (ovvero, sconto in fattura e cessione del credito);
  • controlli dell'Agenzia;
  • adempimenti.

Un'intero paragrafo della nuova guida è appunto dedicato alle importanti semplificazioni introdotte dal DL 77/2021 sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi.
In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Nella CILA, ricordiamo, devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiedel’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001.

Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:

  • la mancata presentazione della CILA;
  • realizzazione degli interventi in difformità della CILA;
  • l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
  • la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.

Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell'intervento.
Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 DPR 380/2001).

Scarica la guida aggiornata a settembre 2021.

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