Gestioni condominiali

Superbonus 110, il caso di un condominio con facciata continua

Gli interventi sulla facciata continua del condominio possono beneficiare del Superbonus 110%, l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio se rispettano la normativa vigente. 
Così chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 61 del 1° febbraio 2022, recante oggetto “Superbonus - interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale (composto da una "facciata continua" ) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, un condominio, in merito agli interventi da effettuare su un condominio costituito da una facciata continua.
Il condominio, di sei piani fuori terra e di un piano interrato, è composto da 36 unità immobiliari, 35 a destinazione residenziale e una commerciale. 
Le abitazioni sono di proprietà in parte di persone fisiche e in parte di società.
L’istante riferisce, in particolare, che la facciata est dell'edificio è a “facciata continua” e “si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell'edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi”.
I condòmini hanno intenzione di effettuare 6 tipi di interventi di riqualificazione energetica:

  1. l'isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali
  2. la sostituzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria
  3. l'installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
  4. la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni, specificatamente dell'ingresso e del vano scala, entrambi dotate di impianto di climatizzazione invernale
  5. la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all'interno delle singole unità immobiliari
  6. la sostituzione integrale della struttura costituente la “facciata continua”.

L'istante fa presente che:

  1. 1200 mq sono destinati a residenziale e 800 mq a commerciale;
  2. l'isolamento termico coinvolgerà oltre il 25% della superficie disperdente lorda dello stesso;
  3. che a seguito degli interventi si otterrà il doppio salto di classe energetica.

L'Istante ritiene che le spese sostenute per gli interventi sopra elencati rientrino tra quelle ammesse al Superbonus 110% con la possibilità per i condòmini di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione. 

Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato un principio consolidato per il quale nel caso di edifici misti, il Superbonus 110% può essere utilizzato anche dai soggetti IRES sia pure limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni. 

Vanno però verificati i requisiti di condominialità dell'edificio, quindi:

  • se la superficie residenziale è maggiore del 50% di quella complessiva allora:
    • le unità residenziali possono portare in detrazione le spese per gli interventi trainanti (parti comuni) e trainati (parti private);
    • le unità non residenziali possono portare in detrazione solo le spese per gli interventi trainanti (parti comuni);
  • se la superficie residenziale è minore del 50% di quella complessiva allora:
  • le unità residenziali possono portare in detrazione le spese per gli interventi trainanti (parti comuni) e trainati (parti private);
  • le unità non residenziali non possono portare in detrazione nulla.

L’Agenzia delle Entrate ricorda poi quali sono gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica che possono utilizzare la maxi agevolazione come trainanti e trainati. Relativamente ai primi 4 interventi trainanti e il 5° (trainato) descritti dall'istante, questi possono utilizzare il Superbonus verificati i requisiti richiesti dalla norma.

Sulla sostituzione integrale della struttura costituente la facciata continua, l'Agenzia delle Entrate conferma che tale intervento rientra tra quelli ammessi all'agevolazione fiscale come intervento trainato qualora siano rispettate le condizioni previste dall'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici) per le finestre comprensive di infissi. La verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata - al pari di ogni altro intervento " trainante" o "trainato" di efficienza energetica - da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 dell'art. 119 del decreto Rilancio.

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