Gestioni condominiali

Superbonus 110 con Cila

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021 l’accordo siglato lo scorso 4 agosto della Presidenza del Consiglio dei ministri Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, per l’adozione della modulistica unificata e standardizzata finalizzata alla presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA - Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il nuovo modello CILA per il Superbonus 110%, ribattezzato CILA (Cila + Superbonus), è valido dal 5 agosto 2021 su tutto il territorio nazionale. Tale documento è valido anche in caso di interventi strutturali, tranne quelli che prevedono la demolizione di un edificio. 

Nel modello CILA per il Superbonus 110% devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l'immobile. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. 
Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.

Per quanto riguarda la documentazione progettuale da allegare alla CILA, dovrà contenere la descrizione dell'intervento da realizzare, gli eventuali grafici dovranno essere presentati solo se indispensabili per una migliore descrizione.

Per gli interventi ammessi al Superbonus 110%, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Scarica il modulo CILA-Superbonus.

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