Con la circolare 28/E del 25 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le istruzioni su detrazioni, deduzioni e credito d’imposta relativamente ai bonus per la ristrutturazione edilizia.
Si tratta, difatti, di vero e proprio raccoglitore delle istruzioni per detrarre le spese relative a Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Verde e Bonus facciate.
Vengono dettagliatamente elencati requisiti e istruzioni per richiedere detrazioni, credito d’imposta e deduzioni all’interno del Modello 730, nonché la lista della documentazione di cui ogni contribuente richiedente deve munirsi.
La circolare si presenta come punto di riferimento per contribuenti e operatori del settore e riguarda la possibilità di detrarre in tutto o in parte la spesa sostenuta. In modo particolare sono descritti dettagliatamente modi, tempi e documentazioni necessarie per inserire nel Modello 730 relativo al 2021 le spese sostenute, l’entità delle detrazioni/deduzioni e indicare la tipologia di lavoro eseguito.
Al suo interno compaiono tutte le istruzioni per poter beneficiare delle agevolazioni previste anche per familiari conviventi, coeredi, donatari, inquilini e nuovi proprietari, differenziando tra abitazioni autonome e condominiali.
Il testo è diviso in macro categorie e di ognuna sono indicate le modalità tecnico-operative per ottenere agevolazioni e bonus:
Vengono anche trattati modi, tempi e documentazioni necessaria a scaricare le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ne vengono specificate le modalità sia per gli edifici residenziali singoli che condominiali.
Relativamente alle parti comuni di edifici residenziali, spetta di diritto la detrazione fino al 50% della spesa sostenuta entro il tetto di 96mila euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Viene altresì affrontato il caso di trasferimento della proprietà o successione a soggetti diversi da quelli che hanno effettivamente sostenuto la spesa.
Se il trasferimento avviene prima che sia trascorso il periodo di fruizione della detrazione, al nuovo proprietario spettano le detrazione non fruite. Tuttavia, ai fini della dichiarazione dei redditi, è indispensabile individuare il titolare dell’immobile al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Invece l’inquilino, il comodatario e il familiare convivente conservano la detrazione anche dopo la cessazione della detenzione.
In caso di vendita o cessione dell’immobile (sia a titolo oneroso che gratuito) la detrazione non utilizzata si trasferisce al nuovo proprietario, salvo diverso accordo delle parti. Tale accordo tra le parti, ove presente, sarà valido soltanto se redatto mediante scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale.
In caso di costituzione del diritto di usufrutto (oneroso o gratuito) le detrazioni non fruite restano al nudo proprietario e non si trasferiscono all’usufruttuario.
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