Gestioni condominiali

Ristrutturazioni condominiali

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sezione delle FAQ relative alle spese per interventi edilizi sulle parti comuni dei condomìni, chiarendo obblighi e adempimenti a carico degli amministratori.

Comunicazioni dell’amministratore: quando non sono necessarie

L’amministratore di condominio non è tenuto a trasmettere la comunicazione dei dati all’Agenzia se, per tutte le spese sostenute nell'anno precedente, tutti i condòmini hanno scelto la cessione del credito o lo sconto in fattura invece della detrazione fiscale. Questa eccezione è stata introdotta con il provvedimento del 21 febbraio 2024.

Interventi edilizi rimborsati da enti esterni

Un altro chiarimento riguarda il caso in cui un Ente esterno, come il Comune, rimborsi le spese dei lavori condominiali:

  • Se il rimborso è totale, i condòmini non possono beneficiare della detrazione IRPEF e l’amministratore non deve trasmettere la comunicazione all’Agenzia.
  • Se il rimborso è parziale, l’amministratore deve comunicare solo le spese rimaste effettivamente a carico del condominio, suddivise tra i condòmini.

Obblighi per i condomìni minimi

Le FAQ chiariscono anche gli obblighi per i condomìni minimi (fino a otto condòmini):

  • Se è stato nominato un amministratore, quest’ultimo deve comunicare all’Agenzia i dati sugli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico entro il 16 marzo dell’anno successivo.
  • Se non è stato nominato un amministratore, i condòmini non sono obbligati a trasmettere questi dati all’Anagrafe tributaria.

Condomìni minimi privi di codice fiscale

Per i condomìni minimi senza codice fiscale, l’Agenzia ha previsto il campo "Progressivo condominio minimo", utile per distinguere più comunicazioni relative a differenti condomìni gestiti dallo stesso soggetto. Ad esempio:

  • Se un condòmino deve trasmettere dati per due condomìni minimi senza codice fiscale, dovrà inviare due comunicazioni con i valori "1" e "2" nel campo "Progressivo".
  • Se l’invio riguarda un solo condominio minimo, il valore da inserire sarà "1".

Altri chiarimenti nelle FAQ

L’Agenzia fornisce risposte anche su altri aspetti, tra cui:

  • Le modalità di comunicazione per le pertinenze e i posti auto in comproprietà.
  • Le indicazioni specifiche in caso di Sismabonus.
  • La gestione delle comunicazioni in caso di mancato pagamento delle quote condominiali.
  • Il controllo della coerenza degli importi complessivi dei lavori.
  • Le particolarità legate ai supercondomini.

Infine, per facilitare la trasmissione dei dati sugli interventi edilizi e di efficientamento energetico, l’Agenzia ha messo a disposizione un software dedicato, utile sia per la compilazione che per il controllo delle comunicazioni.

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