ENEA (Dipartimento Unità Efficienza Energetica) ha pubblicato online la guida “Ripartizione delle spese dei consumi di energia termica nei condomini”, relativa alla contabilizzazione dei consumi energetici, ovvero alle modalità di ripartizione delle spese dei consumi termici all'interno di quegli edifici dotati di impianto centralizzato o reti di teleriscaldamento.
Si tratta di un utilissimo strumento pratico pensato sia per i privati che per i professionisti, quali amministratori di condominio o tecnici coinvolti nel processo decisionale e fondamentale punto di riferimento per dividere equamente le spese.
Come stabilito dal Decreto Legislativo 102/2014, le spese si dividono in base ai consumi effettivi. Il Decreto prevede una quota totale di spesa volontaria, legata ai consumi effettivi volontari di tutti i condomini, e una quota involontaria, causata da dispersioni dell’impianto di distribuzione. La spesa volontaria non può essere inferiore al 50%.
Inoltre, il documento chiarisce quando si applica la ripartizione delle spese, ovvero in caso di impianto termico centralizzato. Ogni abitazione dovrà pagare una quota proporzionale al consumo effettuato e per fare il calcolo esatto si utilizza un sistema di contabilizzazione, che permette di misurare l’energia termica servita dall’impianto.
A tal fine si possono usare sistemi di contabilizzazione diretta che permettono ai singoli utenti di determinare il consumo di energia volontario grazie a contatori individuali o sistemi di contabilizzazione indiretta che permettono di misurare il consumo attraverso il conteggio delle unità di ripartizione di energia in tutte le unità immobiliari.
Nel primo caso, sistemi di contabilizzazione diretta, la quota complessiva dei consumi volontari si riferisce al rapporto tra i consumi di energia delle singole unità abitative e il consumo totale. La quota dei consumi involontari viene calcolata per differenza.
Nel caso di misura indiretta, invece, le quote dei consumi volontari e quelle dei consumi involontari sono il risultato di una stima effettuata sulla base della norma tecnica UNI 10200 o da un professionista incaricato, in quanto non possono essere misurate direttamente. Per quanto concerne la quota totale involontaria, questa verrà ripartita tra i condomini in base ai millesimi approvati in assemblea.
Secondo il suddetto Decreto Legislativo le informazioni di fatturazione nei condomini in cui sono installati contatori, sotto-contatori o contabilizzatori di calore sono affidabili e vengono generate in modo automatico; in alternativa, possono essere lette dal diretto interessato. L’utente, quindi, legge il consumo e lo comunica all’amministratore del condominio, che provvede a comunicare la spesa.
L’amministratore può, anche, provvedere lui stesso alla lettura e al calcolo di ciascuna quota oppure può delegare il fornitore di energia elettrica. Gli utenti, a questo punto, possono decidere di ricevere le informazioni sulla fatturazione anche tramite una bolletta cartacea o elettronica, inviata via email.
Tutte le informazioni sulla fatturazione devono essere comunicate ai singoli utenti a titolo gratuito, con la sola eccezione della ripartizione dei costi in base al consumo individuale degli impianti.
Ogni utente deve avere la possibilità accedere liberamente e gratuitamente alle informazioni relative ai propri consumi; inoltre tutti i dati devono essere gestiti nel completo rispetto della privacy.
La fatturazione del consumo effettivo e delle letture dei contabilizzatori deve avvenire almeno una volta all’anno.
Dal 1° gennaio 2022, ricordiamo, per i contatori o contabilizzatori leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo effettivo sono fornite agli utenti almeno una volta al mese e devono essere disponibili online su una piattaforma specifica.
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