Gestioni condominiali

Revoca e nomina dell'amministratore di condominio

L'amministratore di condominio si occupa della gestione dello stabile e dell'esecuzione delle delibere assembleari.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore” (Art. 1129, decimo comma, c.c.). 
La revoca di un amministratore di condominio avviene nei seguenti casi: 

  • scadenza dell’incarico;
  • revoca assembleare durante l’incarico;
  • revoca da parte dell’autorità giudiziaria

L’assemblea dei condomini può revocare l’amministratore con una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i 500 millesimi del valore dell’edificio, sia in prima che in seconda convocazione, o comunque con le modalità stabilite dal regolamento condominiale. Le stesse maggioranze valgono anche in caso di conferma dell’amministratore, quindi al rinnovo dell’incarico.
Una volta revocato, l’amministratore di condominio non potrà più essere nominato nuovamente dall’assemblea. 
A quel punto si potrà procedere con la nomina di un nuovo amministratore. 

La nomina di un nuovo amministratore sarà confermata solo dopo l’accettazione del proprio incarico. Essa può avvenire durante l’assemblea o in un momento successivo. 
All’atto dell’accettazione dell’incarico, il nuovo amministratore di condominio dovrà comunicare:

  • i propri dati anagrafici e professionali;
  • il luogo in cui saranno custoditi i registri di condominio;
  • i giorni e  gli orari in cui potranno essere consultati.

Inoltre, dovrà affiggere nel luogo di accesso al condominio le sue generalità e i suoi recapiti. Infine, dovrà contattare l’amministratore uscente per concordare il passaggio di consegna di tutti i documenti riguardanti il condominio e quelli riguardanti la gestione precedente.
I documenti che devono essere consegnati sono: 

  • il libro dei verbali delle varie assemblee; 
  • il regolamento di condominio; 
  • le tabelle millesimali; 
  • il codice fiscale del condominio; 
  • gli estratti conto del condominio e la documentazione bancaria; 
  • l’anagrafe condominiale con gli estremi di tutti i condomini;
  • l’eventuale polizza assicurativa dello stabile; 
  • il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi);
  • la conformità impianti; 
  • i contratti di manutenzione; 
  • i contratti di appalto.

Devono, inoltre, essere consegnate le fatture, le quietanze di pagamenti, i documenti fiscali, le corrispondenza varia, il timbro del condominio, il libretto assegni, la documentazione inerente eventuali cause in corso, i versamenti Inps e Inail, le buste paga, e il documento di chiusura di cassa, oltre alle chiavi del portone, del lastrico solare, dei magazzini e dei ripostigli di proprietà del condominio.
Con la consegna dei documenti, il nuovo amministratore può assumere i pieni poteri di gestione dello stabile. 

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