In caso di compravendita di un appartamento è necessario inviare una comunicazione all’amministratore di condominio con l’indicazione del nuovo proprietario. Tale compito spetta sia al venditore che all’acquirente.
Nessuna norma di legge stabilisce, in modo esplicito, l’obbligo per il venditore o per l’acquirente di informare l’amministratore della stipula dell’atto notarile di compravendita.
Tuttavia ciò viene supplito con l’ausilio di due disposizioni.
L’articolo 1130, n. 6, del Codice Civile stabilisce che l’amministratore di condominio debba tenere aggiornato il registro di anagrafe condominiale.
Esso deve contenere informazioni su:
In caso di variazione, è necessario comunicarla all’amministratore di condominio entro 60 giorni.
L’articolo 63, comma 5, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, invece, stabilisce che il cedente deve trasmettere all’amministratore al più presto la copia autentica del contratto di trasferimento. In tal modo eviterebbe di trovarsi corresponsabile con l’acquirente per eventuali oneri condominiali non versati da quest’ultimo.
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Non tutte le informazioni contenute nell’atto notarile di compravendita vanno comunicate all’amministratore.
Sono sufficienti:
In caso di mancata comunicazione all’amministratore di condominio del cambio di proprietà, il cedente resterà corresponsabile con l’acquirente per eventuali oneri condominiali non versati da quest’ultimo. Risulta dunque fondamentale che la comunicazione venga effettuata entro i termini previsti dall’articolo 1130 del Codice Civile.
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