Gestioni condominiali

L'amministratore e le detrazioni fiscali dei condòmini

Nell’ipotesi di una ristrutturazione edilizia, è configurabile un vero e proprio obbligo professionale di diligenza in capo all’amministratore di condominio il quale deve effettuare tutti i pagamenti alle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere in modo tale da consentire ai condòmini che intendano usufruirne la possibilità di godere delle detrazioni fiscali, nella misura di volta in volta prevista dalla legge.

Di conseguenza, l’amministratore che non mettesse i propri condòmini in condizione di godere dei benefìci in oggetto, potrebbe incorrere in ipotesi di responsabilità professionale per inadempimento contrattuale nei confronti degli stessi.

La giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio secondo il quale è configurabile un vero e proprio dovere di diligenza dell’amministratore condominiale di effettuare i pagamenti secondo le modalità sotto illustrate.
Questo principio di carattere generale è stato esplicitato dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 6086/2020, la quale ha affermato che, qualora l’assemblea abbia dato mandato all’amministratore per la sottoscrizione e l’esecuzione di un contratto d’appalto di manutenzione straordinaria del fabbricato, rientra tra i sui doveri professionali l’obbligo di eseguire i pagamenti all’appaltatore seguendo le regole della tracciabilità.

Una volta approvati i lavori, con le maggioranze previste dalla legge a seconda del tipo di intervento, è compito all’amministratore indirizzare correttamente l’assemblea verso il conseguimento dei diversi tipi di agevolazioni, con eventuale cessione del credito o con opzione per lo sconto in fattura, nel caso del Superbonus 110%.

Il pagamento deve, pertanto, essere effettuato necessariamente con un particolare tipo di bonifico che viene definito parlante.
L’amministratore, all’esito del pagamento della propria quota da parte del singolo, rilascia a quest’ultimo una certificazione dalla quale deve risultare l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condòmino.
Sul documento rilasciato dall’amministratore saranno indicati gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento della spesa.

Fonte: immobiliare.it

Richiedi Preventivo

Contattaci

Richiedi Intervento

Segnala