Il recente DL. 17/2022, pubblicato nella G.U. n. 50 del 1 marzo 2022 e in vigore dal 2 marzo 2022, introduce misure urgenti per il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
All'articolo 9 del provvedimento sono previste anche "Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, e nello specifico, “ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici con relativa realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria (edilizia libera) e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati (ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice)”.
La semplificazione verrà applicata se l'impianto è installato su un edificio o anche su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché a tutte le opere da realizzare per connetterli alla rete elettrica.
Viene inoltre stabilito che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi i procedimenti per l'adozione del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale), l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.
In tema di politiche industriali, all’articolo 22 (“Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)”, viene precisato che “al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030”.
In ogni caso entro sessante giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto del MITE saranno individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'art.25, comma 3, lettera a), del d.lgs. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'art.7-bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011, come modificato dall'art.9 del presente decreto.
Fonte: condominioweb.com
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