Un condominio che ha effettuato pagamenti per i lavori entro il 30 marzo 2024 può continuare a usufruire dello sconto in fattura, a patto che la CILAS sia stata presentata entro i termini previsti.
L'
Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 15 del 28 gennaio 2025, ha chiarito un'importante deroga relativa al divieto di opzione per il Superbonus, introdotto dal 17 febbraio 2023. In particolare, viene confermata la possibilità di accedere allo sconto in fattura anche dopo il 30 marzo 2024, se:
Il condominio ha presentato la CILAS a novembre 2022;
Ha sostenuto spese documentate entro il 29 marzo 2024;
Ha cambiato impresa esecutrice senza modificare gli interventi previsti.
Il condominio in esame aveva deliberato lavori di riqualificazione energetica usufruendo delle detrazioni previste dal Decreto Rilancio n. 34/2020. A tal fine, il 17 novembre 2022 erano state presentate sia la CILA che la CILAS, formalizzando l'avvio dei lavori.
Successivamente, la prima impresa incaricata ha comunicato la sua impossibilità a proseguire, e il condominio ha affidato i lavori a una nuova azienda. Quest'ultima ha emesso una fattura il 26 marzo 2024, applicando lo sconto in fattura del 70%, mentre il 29 marzo 2024 l'amministratore ha effettuato un bonifico parlante per il pagamento del restante 30%. Tuttavia, anche questa seconda impresa ha deciso di interrompere i lavori.
Di fronte a questa situazione, il condominio ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se fosse possibile:
Sostituire nuovamente l'impresa esecutrice senza perdere il diritto alle agevolazioni fiscali.
Continuare a beneficiare dello sconto in fattura anche per gli interventi da realizzare dopo il 30 marzo 2024.
L'Agenzia ha ricordato che il DL n. 39/2024, pur vietando lo sconto in fattura e la cessione del credito, prevede deroghe per lavori già avviati, a condizione che le spese siano state sostenute e documentate prima del 30 marzo 2024. Se il condominio dimostra di aver effettuato pagamenti entro questa data, può continuare a beneficiare delle opzioni del Superbonus.
Eventuali variazioni alla CILAS o al titolo edilizio non compromettono il diritto alle deroghe, purché la CILAS originaria sia stata presentata nei tempi stabiliti.
Nel caso specifico:
La CILAS è stata presentata il 17 novembre 2022;
Spese documentate sono state sostenute entro il 30 marzo 2024;
Gli interventi rientrano nella coibentazione termica dell'edificio, prevista nella CILAS iniziale.
Pertanto, anche in seguito alla sostituzione dell'impresa esecutrice, il condominio potrà continuare a usufruire del Superbonus con lo sconto in fattura per i lavori eseguiti successivamente al 30 marzo 2024, con l'aliquota vigente:
70% per il 2024;
65% per il 2025.
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