Gestioni condominiali

Decreto Sicurezza

Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Sicurezza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono state introdotte importanti novità in materia di sicurezza pubblica, tra cui disposizioni più rigide contro l’occupazione abusiva di immobili.

Dal 12 aprile 2025, il provvedimento prevede una nuova fattispecie di reato inserita nel codice penale: l’articolo 634-bis, dedicato all’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui o alle relative pertinenze. La norma mira a tutelare i proprietari e i legittimi detentori, garantendo un intervento tempestivo da parte dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine.

Cosa prevede la nuova norma

L’articolo 10 del Decreto modifica il codice penale e il codice di procedura penale, introducendo le seguenti disposizioni:

  • Chi occupa o trattiene senza titolo un immobile ad uso abitativo altrui, con violenza o minaccia, o impedisce il rientro del proprietario o dell’avente diritto, è punito con la reclusione da due a sette anni.

  • La stessa pena si applica anche a chi:

    • si appropria dell’immobile con artifizi o raggiri;

    • cede ad altri l’immobile occupato abusivamente;

    • partecipa o coopera all’occupazione;

    • riceve o versa denaro o altri vantaggi legati all’occupazione stessa.

  • Non è punibile chi collabora con le autorità e rilascia volontariamente l’immobile.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio se la vittima è una persona incapace per età o infermità.

Procedura di rilascio e reintegro

Il decreto introduce una procedura accelerata per la restituzione dell’immobile:

  1. Richiesta del PM al giudice: il pubblico ministero può chiedere al giudice un decreto motivato per la restituzione dell’immobile.

  2. Intervento immediato delle forze dell’ordine: se l’immobile è l’unica abitazione del denunciante, la polizia giudiziaria verifica l’occupazione e, in caso di riscontro, ordina il rilascio immediato e reintegra il denunciante nel possesso.

  3. Rilascio forzato: in caso di resistenza dell’occupante, si può procedere con il rilascio forzato, previa autorizzazione del PM.

  4. Verbale delle operazioni: ogni fase dell’intervento viene documentata e trasmessa al pubblico ministero.

  5. Convalida del giudice: entro 48 ore, il PM deve richiedere la convalida dell’intervento e il giudice ha 10 giorni per emettere il decreto di reintegro nel possesso.

  6. Decadenza della procedura: se i termini non vengono rispettati, o il giudice non emette il provvedimento nei tempi previsti, la reintegrazione perde efficacia.

  7. Notifica all’occupante: la copia dell’ordinanza e del decreto viene notificata all’occupante, secondo quanto previsto dall’art. 321-bis.

Fonte: condominioweb.com

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