Gestioni condominiali

Contratto di locazione e risoluzione anticipata

Il contratto di locazione, a seconda del tipo di accordo, prevede una durata diversa ma può in ogni caso essere risolto previa pagamento di un'imposta al Fisco.

Quando si procede alla risoluzione di un contratto di locazione occorre infatti assolvere alcuni adempimenti fiscali, ovvero la compilazione e dell'invio del Modello RLI all'Agenzia delle Entrate
Nella sezione II del Modello, dedicata infatti agli "Adempimenti successivi" rispetto alla registrazione del contratto occorre indicare i dati di riferimento dell'immobile, la data della risoluzione e il corrispettivo per la stessa nei riquadri dedicati alla risoluzione del contratto.

Il modello può essere recapitato all’Agenzia delle Entrate:

  • presentandosi fisicamente agli sportelli degli uffici dell'Agenzia competenti;
  • o inviandolo in modalità telematica da parte diretto interessato o di un intermediario.

Altro adempimento (stabilito dall'art. 28 del DPR n. 131/1986 che contiene il Testo Unico sull'imposta di registro) è il pagamento dell'imposta di registro da corrispondere nella misura fissa di 67 euro.
Al pagamento dell’imposta devono provvedere entrambi i contraenti anche se l'onere è a carico del locatore dell'immobile, che poi ha la possibilità di chiedere al conduttore il rimborso della metà.

Detto adempimento può essere assolto nelle seguenti modalità entro il termine di 30 giorni dall'evento:

  • facendosi addebitare l'importo sul conto corrente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (software RLI o RLI-web);
  • oppure con il modello F24 Elementi identificativi, indicando nell'apposito spazio il codice Tributo 1503 che è quello previsto appositamente per il pagamento dell'imposta di registro in caso di risoluzione del contratto. In questo secondo caso è necessario presentare all'Agenzia, nello stesso termine, il modello RLI per la risoluzione compilato nelle parti previste.

Il pagamento dell'imposta di registro di 67 euro, prevista in caso di risoluzione del contratto di locazione, non è invece dovuto se il contratto è soggetto al regime della cedolare secca dato che chi opta per tale regime non deve versare l'imposta di registro e di bollo per la stipula iniziale e gli adempimenti successivi (proroga, cessione, rinegoziazione, risoluzione). Resta invece l'obbligo di provvedere alla comunicazione della risoluzione del contratto con il modello RLI.

Il contratto di locazione può venire meno, oltre che per i casi tipici di risoluzione previsti dal codice civile come inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, anche per le altre cause:

  • per comune accordo delle parti di procedere alla risoluzione consensuale del contratto di locazione;
  • recesso del locatore nei casi contemplati dall'art. 3, comma 1 della legge n. 431/1998, previo preavviso al conduttore nel temine minimo di almeno sei mesi prima della scadenza se si tratta di una locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo;
  • recesso del conduttore in presenza di gravi motivi, da indicare specificamente nella lettera raccomandata da inviare al locatore almeno sei mesi prima.

    Fonte: condominioweb.com

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