Gestioni condominiali

Condominio e tabelle millesimali

Le tabelle millesimali indicano il valore della proprietà di ciascun condomino all’interno del fabbricato e sono di fondamentale importanza non caso in cui occorresse stabilire la ripartizione delle spese e per verificare la validità delle decisioni assunte in assemblea dato che, durante l’assemblea condominiale, oltre che alla maggioranza per teste si applica anche quella per quote. 
Rappresentano dunque i valori proporzionali delle singole unità immobiliari, e vengono espressi appunto in millesimi: ogni proprietà privata deve essere rapportata alla totalità dell’edificio, il cui valore è pari a 1000. 

Chiunque può redigere le tabelle millesimali per poi sottoporle all’approvazione dell’assemblea ma generalmente si preferisce dare mandato a una persona esperta del settore.
Le tabelle millesimali non sono però obbligatorie ma diventano necessarie solo in presenza di un regolamento.
In assenza di tali tabelle, ogni condomino partecipa alle spese condominiali in proporzione al valore della sua proprietà. 

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Nel caso di ripartizione delle spese in un edificio condominiale privo di tabelle, il giudice può determinare le quote millesimali utili alla suddivisione degli oneri.

Le tabelle millesimali sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).
Per l’approvazione delle tabelle millesimali occorre l’unanimità solamente se i condòmini vogliono stabilire criteri diversi da quelli previsti dalla legge.

È possibile procedere alla modifica a maggioranza delle tabelle nei seguenti casi:

  • di “rettifica” ovvero quando risulta che siano conseguenza di un errore.
  • di “modifica” ovveroquando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio in conseguenza incremento di superficie o incremento o diminuzione delle unità immobiliari o per sopraelevazione, è alterato più di 1/5 del valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. Il costo di tale “modifica” è sostenuto da chi ha causato la variazione.

In questi casi, le tabelle possono essere modificate con le stesse maggioranze che sono state necessarie per la loro approvazione, e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Al di fuori di queste ipotesi, la legge prevede che la modifica delle tabelle debba essere votata all’unanimità.

Se le tabelle sono errate ovvero non più attuali per le modificazioni sopraggiunte, si può domandare la loro revisione anche al giudice, su ricorso del condomino interessato.
Solo nel caso in cui la revisione si renda necessaria per cause diverse da un errore o dal mutamento dell’edificio, allora occorre l’unanimità.
Serve l’unanimità anche nell’ipotesi di modifica delle tabelle convenzionali, cioè di quelle adottate con l’accordo di tutti per via delle modifiche dei criteri legali.

Fonte: laleggepertutti.it

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