Gestioni condominiali

Condizionatore in condominio

Quali sono i fattori a cui prestare attenzione quando si installa un condizionatore in condominio
La risposta è contenuta, come per ogni circostanza condominiale, nel regolamento condominiale e nel Codice Civile.

Dunque, secondo il regolamento di condominio, il proprietario che intende installare un condizionatore in casa propria è libero di procedere senza chiedere autorizzazione all’assemblea, ma solo accertandosi con l’amministratore che la tipologia prescelta sia compatibile. 

Tuttavia il condizionatore deve rispettare alcune regole:

  • non deve ledere il decoro architettonico;
  • non deve avere dimensioni eccessive da arrecare disturbo agli altri condomini;
  • modello e motore esterno devono rispettare la normativa UNI 5104;
  • il tubo di scolo e il motore non possono ledere la visuale degli altri condomini;
  • non deve essere rumoroso.

Nel caso in cui il condizionatore non rispetti queste regole, l’assemblea condominiale – ai sensi dell’articolo 1122 del Codice civile – può rifiutare l’installazione e arrivare a deliberarne la rimozione.

Il Codice Civile prescrive anche il posizionamento del motore esterno: tre metri sotto la finestra o il balcone dell’unità immobiliare del piano superiore.
Il proprietario dovrà anche fare attenzione, nel posizionamento e fissaggio, allo scolo dell’acqua di condensa che non deve gocciolare ai piani inferiori, sulla strada o sui passanti. Per tale motivo il tubo deve avere la distanza minima di un metro.
In aggiunta a questo, l’articolo 905 del Codice Civile stabilisce la “distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi” a 1,5 metri al fine di non arrecare disturbo né ledere la veduta dei vicini.

Il regolamento condominiale, però, potrebbe imporre limitazioni anche riguardo alla distanza minima da rispettare rispetto al balcone del vicino affinché il rumore emesso sia tollerabile. 
Per questo motivo, infatti, il condizionatore dovrebbe sempre essere fissato nella parte inferiore del balcone del piano superiore a quello del vicino.

Fonte: immobiliare.it

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