Gestioni condominiali

Comportamenti vietati in un condominio

Considerando i motivi che portano più frequentemente le varie dispute in tribunale, si possono individuare alcuni tra i comportamenti che sono strettamente vietati in un condominio.

In linea generale, ciascun condomino può fare ciò che desidera nel proprio appartamento, a patto che: 

  • non si violi il decoro architettonico dell’edificio;
  • non venga compromessa la stabilità dell’edificio.

Alcuni limiti possono venire imposti dal regolamento condominiale che, però, deve essere stato approvato all’unanimità se interferiscono appunto sulla proprietà privata.

I condomini possono ovviamente usufruire delle parti comuni dell’edificio, a patto che:

  • non ne alterino la destinazione d’uso;
  • non impediscano agli altri condomini di fare pari uso delle stesse aree;
  • non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio.

Ulteriori divieti possono essere ricavati dal regolamento condominiale nel quale posso essere definiti:

  • gli orari di rumore consentiti;
  • la destinazione di determinate aree e gli usi esclusivi;
  • il divieto di avere animali negli appartamenti;
  • il divieto di apportare modifiche strutturali agli appartamenticambi di destinazione d’uso;
  • la definizione delle aree dove è possibile o no parcheggiare nel cortile;
  • la possibilità o meno di stendere i panni e la biancheria dai balconi;
  • se sia consentito o meno fumare nell’ascensore;
  • fare il barbecue sul balcone;
  • organizzare feste sulla terrazza comune;
  • lasciare le biciclette o altri oggetti nei corridoi.

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Al condominio si applicano le norme sulla proprietà stabilite dal Codice Civile e pertanto non è consentito: 

  • fare rumori oltre la normale tollerabilità. Pertanto non si devono superare i rumori di fondo di oltre 5 decibel dalle 6 del mattino alle 22 o di oltre 3 decibel nelle ore notturne;
  • far gocciolare l’acqua dal proprio balcone in quello sottostante;
  • produrre fumi o esalazioni di vapori che possano dare fastidio ai vicini;
  • installare condizionatori rumorosi o che possano dare fastidio ai vicini;
  • realizzare tettoie, pergolati che possano limitare il diritto di affaccio del condomino del piano di sopra;
  • affiggere cartelli o altri avvisi in luoghi condominiali ove possano accedere terzi estranei da cui si possano evincere situazioni personali dei condomini;
  • registrare l’assemblea condominiale se gli altri non sono d’accordo;
  • sporcare i luoghi comuni e non pulire;
  • usare l’ascensore come montacarichi per oggetti particolarmente pesanti;
  • bloccare l’ascensore per molto tempo impedendo agli altri condomini di farne pari uso.

L’amministratore condominiale è garante del rispetto del regolamento condominiale per cui può agire, a nome del condominio, solo quando non viene rispettato il regolamento medesimo e può anche infliggere delle multe fino a 200 euro (800 euro in caso di recidiva) ma solo per chi viola il regolamento e sempre che il regolamento lo preveda, previa autorizzazione dell’assemblea.

Fonte: immobiliare.it

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