Gestioni condominiali

Bonus edilizi, stop a sconto in fattura e cessione del credito

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge (DL 16 febbraio 2023 n.11) recante oggetto “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Lo scopo del Decreto è quello di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo in ginocchio impreseprofessionisti e contribuenti, e che, come comunicato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha l’obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici. 

Il Decreto Legge è costituito da soli 3 articoli: 

  • art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  • art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali; 
  • art. 3. Entrata in vigore.

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di: 

  • recupero patrimonio edilizio
  • efficienza energetica e Superbonus 110%
  • misure antisismiche;
  • facciate;
  • impianti fotovoltaici
  • colonnine di ricarica;
  • barriere architettoniche.

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà dunque più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta. E non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese.
Resta tuttavia inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti. 

Vengono abrogate le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a: 

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200mila euro; 
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile. 

Viene introdotto anche il divietoper le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

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