L’autoclave è un impianto con la funzione di aumentare la pressione dell’acqua, in modo tale che sia superiore a quella presente all’interno della distribuzione locale. Difatti, spesso i tubi non sono sufficienti a far arrivare l’acqua ai piani alti dell’edificio condominiale. Pertanto, l’installazione di un’autoclave condominiale è fondamentale.
Per installare un’autoclave in condominio è necessario che il problema venga sottoposto in sede di assemblea condominiale, non potendo l’amministratore provvedere autonomamente.
Sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi, perché possa essere effettuata la spesa. Essa dovrà essere suddivisa in base ai millesimi di proprietà, indipendentemente dall’altezza di ciascun piano dal suolo e dal fatto che alcuni condomini traggano o meno vantaggio dall’impianto. Nel caso in cui un’unità immobiliare non sia servita dall’autoclave, il proprietario non è tenuto a contribuire alla spesa.
Se la pressione dovesse essere insufficiente a portare l’acqua ai piani più alti del condominio e l’assemblea non dovesse decidere di installare un’autoclave, è possibile chiedere l’intervento del giudice affinché imponga tale spesa trattandosi di un servizio di vitale importanza.
L’assemblea non può dunque rifiutarsi di installare l’autoclave se questa è indispensabile per consentire ai condomini di fruire di un buon servizio idrico.
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Quando l’autoclave costituisce solo uno strumento per un miglior flusso dell’acqua, in presenza quindi di un impianto idrico di per sé già sufficiente ed efficiente a portare l’acqua ai piani alti dell’edificio, si può rinunciare all’autoclave e, quindi, esimersi dalla spesa. Viceversa, se l’impianto è indispensabile, si è tenuti a concorrere alla spesa, a meno che gli altri condomini, all’unanimità, non esonerino alcuni proprietari dalla contribuzione.
La ripartizione della spesa richiesta dal funzionamento dell’autoclave (spese di esercizio per i consumi di energia) va fatta in proporzione all’uso che ciascuno può farne con esclusione delle unità immobiliari non servite dall’impianto. E tenendo conto della diversa energia occorrente a portare l’acqua ai diversi piani la spesa sarà suddivisa per metà in base ai valori millesimali di ciascuna unità immobiliare e per metà in base all’altezza di ciascun piano dal suolo. Di conseguenza pagherà di più chi sta più in alto.
Fonte: laleggepertutti.it
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