Gestioni condominiali

Affittuario e assemblea condominiale

La legge 392/78 II comma dell’art. 10 offre all’inquilino il diritto di partecipare alle assemblee condominiali e di intervenire alle discussioni che riguardano le parti comuni (“Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni”).

L’affittuario può partecipare alle riunioni di condominio come previsto dalla legge ma non ha diritto di voto sui servizi condominiali, tranne su questioni che interessano il riscaldamento e condizionamento d’aria (“Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria”). 
In questo caso infatti l’inquilino potrà sostituirsi al proprietario dell’immobile nel rapporto con il condominio.

Va, inoltre, sottolineato che l’inquilino ha sempre la possibilità di partecipare all’assemblea di condominio se il proprietario lo delega a partecipare.

L’amministratore non è tenuto a convocare gli inquilini, non esistendo un rapporto diretto tra amministratore di condominio e affittuario, ma unicamente tra amministratore e proprietario dell’immobile.
Toccherà infatti al proprietario di casa o locatore il compito d’informare l’inquilino di una assemblea condominiale.

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