L'amministratore condominiale, in base alle sue competenze definite dall'art. 1130 c.c., ha il potere di presentare querela per la detenzione qualificata delle risorse economiche del condominio e per garantire il corretto funzionamento dei servizi comuni (Cassazione penale, sentenza n. 33813/2023 - testo in calce).
Il caso giudiziario che ha portato a questa decisione riguardava il furto di acqua commesso da due condomini, con violenza sulle cose, sul contatore condominiale.
Contro la condanna emessa in primo grado e confermata in appello, gli imputati hanno presentato ricorso in cassazione sostenendo che il fatto doveva essere qualificato come appropriazione indebita anziché furto, poiché ritenevano di avere la disponibilità dell'acqua condominiale destinata alle cose comuni. Hanno anche contestato la validità della querela presentata dall'amministratore condominiale, sostenendo che mancava la delibera assembleare necessaria per la procedibilità del reato.
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il furto era la qualificazione corretta per la sottrazione di acqua da parte dei condomini in danno del condominio.
La sentenza ha affrontato due questioni importanti:
Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha stabilito che l'amministratore condominiale è legittimato a presentare querela anche senza delibera assembleare, in base all'art. 1131 c.c., comma 1, che gli conferisce il potere di agire in giudizio nei limiti delle sue competenze stabilite dall'art. 1130 c.c. In questo caso, l'amministratore ha agito per tutelare gli interessi del condominio e garantire il corretto pagamento delle spese condominiali.
Per quanto riguarda la qualificazione del reato, la Corte ha confermato che il furto era la qualificazione corretta per la sottrazione di acqua condominiale, poiché l'acqua destinata alle parti comuni del condominio non era disponibile per l'uso privato dei condomini.
In conclusione, l'amministratore condominiale è legittimato a presentare querela per la detenzione qualificata delle risorse economiche del condominio e per garantire il corretto funzionamento dei servizi comuni.
La sottrazione di acqua condominiale è considerata furto, in quanto l'acqua destinata alle parti comuni non è disponibile per l'uso privato dei condomini.
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