La nuda proprietà viene definita tecnicamente come il valore di un immobile decurtato dell’usufrutto, ossia il diritto di cui gode un altro soggetto che può usufruire del bene.
Dunque, i soggetti coinvolti in questa particolare tipologia di proprietà sono due: il nudo proprietario e l’usufruttuario.
Il proprietario dell’immobile aliena il suo bene, che viene messo in vendita, ma conserva il diritto di continuare a vivere nell’abitazione e utilizzare l’immobile per tutta la vita o fino a una determinata scadenza indicata nel contratto di vendita.
L’usufruttuario, in base a specifiche circostanze individuate dal codice civile, deve essere considerato un condomino a tutti gli effetti.
E sono due gli ambiti in cui il diritto d'usufrutto è rilevante:
L’art. 67, sesto e settimo comma, disposizioni di attuazione del codice civile, si occupa di ripartire la competenza, tra proprietario e usufruttuario, a partecipare all'assemblea di condominio:
"L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario".
In sostanza, in condizioni di normalità, la partecipazione all'assemblea per gli affari ordinari compete all'usufruttuario, mentre per le questioni straordinarie il nudo proprietario sarà legittimato a partecipare.
In caso di rifiuto del proprietario di eseguire le riparazioni, ma anche nelle ipotesi di opere di migliorie o addizioni, la convocazione per l’assemblea andrà inviata a entrambi.
Ad esempio, la nomina, conferma o revoca dell'amministratore è atto di competenza dell'usufruttuario mentre la decisione sull'installazione di un ascensore spetta al nudo proprietario.
La partecipazione attiva alla vita condominiale comporta un obbligo diretto di partecipazione alle spese di gestione e di conservazione delle parti comuni.
Le norme dettate in materia di condominio non dicono quali debbano essere le spese addebitabili al nudo proprietario e quali invece all'usufruttuario.
Bisogna dunque necessariamente osservare quanto dettato dalle norme che disciplinano i rapporti derivanti dall'usufrutto.
Ai sensi dell'art. 1004 c.c.: “le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione".
In sostanza, l'usufruttuario paga le spese ordinarie e quelle straordinarie ma solamente se le stesse si siano rese necessarie quali conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Sono, invece, a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie.
Salvo diversa convenzione tra i diretti interessati, l'amministratore di condomino dovrà tenere presente tale suddivisione degli oneri in relazione alla ripartizione delle spese condominiali.
Ai sensi dell'art. 67, ottavo comma disp. att. c.c. "il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale".
In sostanza, dunque, ciascuno dei due può essere chiamato a rispondere per l'intero debito riferibile all'unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che si tratti di onere riguardanti la nuda proprietà o l'usufrutto.
Fonte: condomioweb.com
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