Se il regolamento condominiale la vieta, il proprietario di un immobile non può realizzare una tettoia sulla sua veranda, e questo a prescindere dalle prescrizioni del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dal titolo edilizio necessario per la sua installazione.
La conferma arriva con l'ordinanza 26424/2023 dello scorso 13 settembre della Corte di Cassazione, rinviando a nuovo giudizio la controversia tra un condominio e i proprietari di un appartamento che avevano realizzato una tettoia in legno a sostituzione della tenda consentita per le verande del palazzo, in violazione, appunto, del regolamento condominiale.
Il caso di specie
Nella primavera del 2005 i proprietari di un appartamento avevano realizzato una tettoia in legno, a copertura della propria veranda, in luogo dell'esistente tenda in tessuto giallo. In tal modo violavano l'art. 13 del regolamento condominiale.
Il condominio aveva quindi chiesto al Tribunale competente di condannare i convenuti alla demolizione e al ripristino, ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano rigettato la domanda.
La Corte d'appello affermava che il regolamento condominiale non avrebbe limitato le facoltà riconosciute al singolo condomino “non avendo l'installazione recato nocumento al decoro architettonico dello stabile”.
Si è quindi giunti in Cassazione che, di diverso avviso, specificava che, a prescindere dal riferimento al permesso di costruire e alla autorizzazione paesaggistica (cui la sentenza impugnata non faceva riferimento, limitandosi alla questione della violazione del regolamento condominiale), la tettoia non poteva essere realizzata.
Secondo il regolamento condominiale, "ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà e alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modifiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato nonché l'estetica e/o l'omogeneità del nel suo complesso", specificando anche che "il tipo e i colori degli ombrelloni e delle tende delle terrazze dovranno essere uniformi, in base alla scelta eseguita a insindacabile giudizio della direzione dei lavori".
Di conseguenza, non si può affermare che il regolamento condominiale non abbia limitato le facoltà del condominio, quando invece ha dato delle prescrizioni specifiche sulla possibile installazione di elementi sulle terrazze, prescindenti dalla legittimità urbanistica degli interventi, ma relative al decoro e alla stabilità dell’edificio.
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