Sempre più amministratori e singoli condomini optano per la videosorveglianza in condominio come soluzione per la tutela della sicurezza.
L'installazione di telecamere deve tuttavia effettuarsi con estrema attenzione per evitare che la privacy altrui venga violata.
Di conseguenza, come non è possibile installare una telecamera che punta dritto verso la finestra o la porta d'ingresso di un appartamento privato, non è altrettanto possibile, per il singolo proprietario, installare un impianto di videosorveglianza che punti sulle parti comuni senza che vi sia una stretta necessità.
Affinché un impianto di videosorveglianza non violi la privacy altrui occorre osservare determinate regole.
Quella generale è che la sicurezza della proprietà privata può realizzarsi con un sistema di sorveglianza che si limiti a inquadrare le sole aree in proprietà esclusiva di colui che lo colloca, ed escluda di conseguenza la ripresa di aree condominiali e di aree in altrui proprietà.
“L’installazione e il trattamento dei dati devono avvenire nel rispetto degli adempimenti indicati dalla legge e, in particolare, dal Garante della Privacy. Al singolo condomino è, invece, consentito installare le telecamere per uso privato nell'ambito delle aree di sua esclusiva proprietà e relative pertinenze”.
L’art. 615-bis del codice penale afferma che chi, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita che si svolge nei luoghi di privata dimora. Di conseguenza, se il sistema di videosorveglianza punta le telecamere verso la finestra del vicino ed è in grado di vedere cosa accade all'interno, c'è il serio rischio di commettere un delitto.
La regola generale sopra descritta vale in linea generale anche per la videosorveglianza privata in condominio.
Ricordiamo che per installare un sistema di videosorveglianza riguardante la propria abitazione non è richiesto il consenso dell'assemblea o dell'amministratore, al contrario di un sistema di videosorveglianza di tipo condominiale.
Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 24151/2017), nell'ambito di un sistema di videosorveglianza privata, è possibile riprendere le aree condominiali solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio.
E, secondo il Tribunale di Napoli (sent. n. 4446/2018), ove un singolo condomino installi impianto di videosorveglianza a tutela della sua proprietà esclusiva, “l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini”.
Dunque, il singolo proprietario che voglia installare un sistema di videosorveglianza in condominio per tutelare la propria abitazione non può riprendere la proprietà privata altrui né riprendere le parti comuni condominiali (androne, cortile, scale, ecc.), a meno che non sia strettamente indispensabile per la propria sicurezza.
Nel caso di un sistema di videosorveglianza installato dal condominio per controllare le aree comuni, dovranno innanzitutto essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal codice della privacy, come quella di segnalare le telecamere con appositi cartelli.
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato non superiore, tendenzialmente, alle 24/48 ore. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni sarà comunque necessario presentare una verifica preliminare al garante.
Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (cortile, androne, ecc.), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.).
I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).
Per approvare l'installazione di un sistema d videosorveglianza condominiale, l'assemblea deve deliberare con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
E infatti, “In materia di condominio (…) l'art. 1122 ter c.c. stabilisce che "le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea" con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, comma 2, c.c.)” (Tribunale di Vicenza, sentenza 18 ottobre 2019).
Fonte: condominioweb.com
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