Gestioni condominiali

Superbonus 110, unanimità per approvazione dei lavori sul rifacimento estetico degli edifici

Il Superbonus consente una detrazione pari al 110% per il rifacimento estetico degli edifici, a patto che ci sia l’unanimità dei condomini

È da esempio in tal senso la sentenza della 13esima sezione civile della Corte d’Appello che, ribaltando un primo grado, ha sospeso l’esecutività delle delibere con le quali il 24 maggio 2021 l’assemblea di un condominio milanese di 12 palazzine aveva approvato lavori edili per ben 33 milioni e mezzo di euro, pur in gran parte in teoria ammortizzabili con il beneficio fiscale previsto dall’articolo 119 del decreto legge numero 34/2020 (Decreto Rilancio).

I condomini contrari lamentavano che i lavori deliberati dal condominio fossero l’installazione di un cappotto termico con rimozione del klinker e la sua sostituzione con il grès porcellanato, il cambio dei colori delle facciate, una nuova fascia verticale in corrispondenza di ciascun balcone, e l’installazione di un impianto centralizzato di acqua calda sanitaria. Di conseguenza, l’aspetto esteriore degli edifici verrebbe significativamente modificato, in quanto solo la sostituzione del klinker ne implica la totale alterazione sotto il profilo estetico.

Sebbene come notava il Tribunale in primo grado l’intervento progettato sarebbe stato migliorativo sia sotto il profilo del risparmio energetico, sia tenuto conto delle attuali condizioni degli edificio, per la Corte d’Appello è comunque indubbio che l’aspetto estetico che caratterizza le facciate del condominio, e conferisce ad esse la peculiare identità e fisionomia, subirebbe una definitiva compromissione per effetto degli interventi progettati.
Ma in questo caso per legge, la relativa delibera necessita del consenso unanime dei condomini, che in questa situazione non vi è stato. 

Va ricordato che il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico e previsto dall’ultimo comma dell’art. 1120 del codice civile, è incondizionato e consente anche a un solo condomino di esprimere il proprio dissenso e di agire per il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato.

Fonte: corriere.it

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