Gestioni condominiali

Spese condominiali per beni esclusivi

Nel contesto condominiale, l’obbligo di contribuzione alle spese non è sempre legato alla proprietà esclusiva di un bene, ma può derivare dall’utilità che questo fornisce all’intero condominio.

Secondo l’articolo 1123 del Codice Civile, ogni condomino deve sostenere le spese necessarie per la conservazione delle parti comuni in proporzione al valore della propria unità immobiliare. Tuttavia, anche elementi di proprietà esclusiva possono comportare costi a carico di tutti i condomini, se contribuiscono al decoro architettonico, alla sicurezza o all’efficienza dell’edificio.

Il caso: le spese per la manutenzione di alberi in un giardino privato

Una recente sentenza del Tribunale di Torino (11 febbraio 2025, n. 723) ha chiarito questo principio. La controversia riguardava la ripartizione delle spese per la potatura e l’abbattimento di alberi situati in un giardino di proprietà esclusiva. Alcuni condomini contestavano la delibera che ripartiva i costi tra tutti i proprietari, sostenendo che tali spese dovessero gravare unicamente sul titolare dell’area verde.

Il tribunale, ribaltando la decisione del Giudice di Pace, ha stabilito che gli alberi ad alto fusto presenti nel giardino privato erano parte integrante del decoro architettonico del condominio, contribuendo al valore estetico e storico dell’edificio, oltre a garantire un miglior comfort climatico per tutti i residenti. Di conseguenza, i relativi costi di manutenzione andavano ripartiti tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.

Quando le spese di un bene privato ricadono su tutti i condomini?

Questa decisione conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di contribuzione alle spese non deriva necessariamente dalla contitolarità del bene, ma dall’utilità che esso apporta all’intero condominio.

La Cassazione (sentenza 30 gennaio 2025, n. 2231) ha ribadito che anche la manutenzione di un giardino privato può essere a carico di tutti i condomini, se esso concorre al decoro e alla fruibilità dell’edificio. Analogamente, la sentenza 16 ottobre 2020, n. 22573 ha stabilito che l’utilità collettiva di un bene può prevalere sul regime di proprietà nella ripartizione delle spese condominiali.

Conclusione

Il principio cardine è che ogni bene che apporta un beneficio all’intera comunità condominiale può comportare un obbligo di contribuzione per tutti i condomini, anche se formalmente di proprietà esclusiva di un singolo. Per evitare contestazioni e controversie, è sempre consigliabile disciplinare chiaramente questi aspetti nel regolamento condominiale e nelle delibere assembleari.

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