Gestioni condominiali

Sfruttamento dei ponteggi condominiali per opere private

Il singolo condomino può utilizzare i ponteggi installati per lavori condominiali per eseguire opere sulla sua proprietà senza incorrere in costi aggiuntivi? A fare chiarezza è una recente sentenza del Tribunale di Genova (n. 1397 del 7 maggio 2024), che affronta un caso in cui una condomina aveva approfittato dei ponteggi eretti per il rifacimento del tetto comune, al fine di realizzare un'altana nella propria proprietà esclusiva

Il caso in esame
Durante l'assemblea condominiale, era stata approvata una delibera che addebitava alla condomina una somma a titolo di "spese personali", corrispondente al vantaggio economico ottenuto grazie alla presenza dei ponteggi già predisposti per i lavori condominiali. La cifra, stabilita sulla base di una stima congiunta tra il direttore dei lavori e l'impresa incaricata, ammontava a € 2.184,40. Tuttavia, la condomina si era opposta, sostenendo che tale decisione non fosse legittima in quanto non si era raggiunto alcun accordo formale sulla ripartizione dei costi.

Il Tribunale ha dato ragione alla condomina, confermando che il condominio non può addebitare unilateralmente costi per l'uso dei ponteggi senza un accordo preventivo tra le parti. L'addebito di tali spese, infatti, può avvenire solo attraverso un'intesa specifica, concordata con il singolo condomino che beneficia dell'infrastruttura comune. La delibera condominiale che imponeva tali costi è stata dunque dichiarata nulla, poiché esulava dalle competenze condominiali e coinvolgeva diritti individuali del singolo.

Considerazioni giuridiche e pratiche: quando le spese diventano personali
La sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto condominiale: le cosiddette "spese personali" non possono essere imposte senza una preventiva autorizzazione o un accordo specifico. Queste spese riguardano generalmente comportamenti imputabili al singolo condomino (come danni o irregolarità) e devono essere trattate separatamente dalle spese comuni.

Nel caso in esame, il condominio aveva tentato di classificare il costo del ponteggio come "spesa personale", ma senza dimostrare l'esistenza di un accordo con la condomina. Di conseguenza, la richiesta è stata considerata illegittima. La sentenza conferma che, quando un condomino utilizza infrastrutture già presenti per lavori condominiali, il rimborso del costo deve essere frutto di un accordo esplicito, e non può essere imposto dall'assemblea senza il consenso del diretto interessato.

In sintesi, il Tribunale ha sancito che l’utilizzo di ponteggi comuni da parte di un singolo condomino per lavori sulla propria proprietà esclusiva non può tradursi in un addebito automatico. Il condominio ha il diritto di richiedere un contributo per tale utilizzo, ma solo se viene stipulato un accordo formale con il condomino interessato.

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