Gestioni condominiali

Riscaldamento centralizzato condominiale e distacco

In materia di distacco del singolo condomino dall'impianto di riscaldamento centralizzato, lo scorso 8 settembre è stata depositata l'ordinanza 26185/23 della Cassazione.

La Cassazione ha sottolineato che è illegittimo il distacco dal riscaldamento centralizzato se il singolo condomino non diventa termoautonomo: quando l’interessato non provvede a installare un proprio impianto termico, infatti, continua a usufruire del calore prodotto dai radiatori degli altri appartamenti, finendo per aggravare i costi di questi ultimi. Il tutto mentre il singolo proprietario esclusivo può esercitare il proprio diritto potestativo a rinunciare all’uso dell’impianto comune soltanto se staccandosi dalla centrale termica condominiale non crea squilibri nell’erogazione del servizio.

Il caso
Il condomino distaccatosi aveva contestato alcune richieste di pagamento pervenute da parte del condominio. 
Nel corso del giudizio è emerso che aveva causato un danno al condominio, creando un aggravio di spesa per gli altri condòmini dal momento che non aveva installato un impianto autonomo usufruendo invece del calore prodotto dai radiatori degli appartamenti contigui. 
La Corte di Cassazione limita però il diritto di distaccarsi dall'impianto condominiale al fatto che dal distacco derivi anche una proporzionale riduzione delle spese di esercizio per gli altri condomini, aggiungendo quest'ultimo requisito a quelli già previsti dalla legge. 
Il condomino distaccatosi nel caso in esame non aveva ridotto le spese per gli altri condomini ma probabilmente le aveva fatte aumentare in quanto beneficiava della posizione del suo appartamento che traeva calore dall'immobile sottostante e soprastante.

È bene sottolineare che l’articolo 1, lettera l), del dpr 412/93 consente al condomino di installare un impianto termico a risparmio energetico, dopo essersi staccato dalla centrale comune.
Secondo l’articolo 1118 del Codice Civile, come modificato dalla legge 220/12, il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Spetta al singolo proprietario esclusivo dimostrare prima dell’operazione che il distacco delle sue diramazioni dalla centrale tecnica non arrecherà pregiudizi agli altri.
Sui compito sarà quello di fornire un’informazione corredata da documentazione tecnica, a meno che non sia l’assemblea condominiale ad autorizzare la separazione sulla base di una propria, autonoma valutazione che esclude conseguenze negative. 
Va precisato che il condomino dovrà comunque pagare le spese di conservazione della centrale termica.

Richiedi Preventivo

Contattaci

Richiedi Intervento

Segnala