Il caso in esame riguarda la disputa tra un condominio e un suo condòmino scaturita dal rifiuto del condominio di consentire l'allaccio delle utenze all'immobile di quest'ultimo.
Ciò ha comportato l'impedimento all'utilizzo e alla locazione dell'immobile a terzi.
La vicenda è stata esaminata attraverso una sentenza n. 15983 del 7 novembre 2023 emessa dal Tribunale di Roma.
Il caso in esame
Il proprietario dell'unità immobiliare ha avviato un procedimento legale per ottenere un risarcimento del danno derivante dal rifiuto del condominio di permettere l'allaccio alle utenze.
L'attore ha sostenuto che la precedente illiceità del comportamento del condominio era già stata accertata da una sentenza giudiziale, ma che l'utilizzo dell'immobile era stato limitato fino a quando l'allaccio non era stato effettuato, impedendo la possibilità di locare l'unità a terzi.
Il condominio ha difeso la sua posizione sostenendo che l'immobile, classificato come categoria catastale C/2, non poteva essere destinato all'affitto per uso abitativo.
Nonostante il riconoscimento giudiziale dell'illegittimità del rifiuto dell'allaccio, il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento, sottolineando che non era possibile configurare un danno in re ipsa commisurato al valore locativo del bene.
Chiarimenti del Tribunale
Il giudice ha chiarito che nei casi in cui vengono limitate le prerogative proprietarie, il danno non può essere automaticamente determinato in base al valore locativo e che era necessario un rigoroso onere probatorio per dimostrare l'effettivo danno risarcibile.
La proposta di locazione proveniente da un terzo è stata considerata come prova atipica e meramente indiziaria, non sufficiente a dimostrare il danno senza ulteriori evidenze istruttorie.
Conclusioni
In conclusione, la vicenda evidenzia la divergenza di opinioni tra il condòmino e il condominio riguardo al rifiuto dell'allaccio alle utenze, la giustificazione del condominio basata sulla destinazione catastale e la necessità di un rigoroso onere probatorio per dimostrare il danno risarcibile in questo contesto.
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