Gestioni condominiali

Responsabilità condivisa, il direttore dei lavori risponde del ritardo dell'impresa

La sentenza n. 5844 del 6 giugno 2024 del Tribunale di Napoli ha sancito la responsabilità congiunta dell'appaltatore e del direttore dei lavori per i danni causati dalle infiltrazioni d'acqua, derivanti dal ritardo nell'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione di un terrazzo condominiale. Questo caso evidenzia come il direttore dei lavori sia ritenuto responsabile del ritardo dell'impresa esecutrice, sottolineando il principio che il direttore dei lavori non solo deve garantire la corretta esecuzione dei lavori, ma deve anche vigilare sul rispetto delle tempistiche e delle modalità tecniche previste.

Fatti e decisione
Il caso in esame riguarda un condominio che aveva affidato a un'impresa l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione. Uno dei condomini aveva chiesto di poter far eseguire la posa della pavimentazione da una ditta di sua fiducia, lasciando all'impresa incaricata solo l'impermeabilizzazione. Tuttavia, il ritardo nell'esecuzione di quest'ultima ha causato infiltrazioni d'acqua nel piano inferiore, danneggiando l'appartamento sottostante.

La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) ha rivelato che l'impermeabilizzazione era stata effettuata in ritardo e in modo non conforme alle specifiche tecniche, compromettendo l'efficacia del lavoro e addirittura annullando la garanzia del prodotto utilizzato. Il direttore dei lavori, pur essendo a conoscenza della necessità di tempestività nell'esecuzione, non è intervenuto per sollecitare l'impresa, né per garantire la corretta esecuzione delle opere.

Considerazioni giuridiche
Il Tribunale ha quindi condannato l'impresa e il direttore dei lavori a risarcire i danni, richiamandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale che impone al direttore dei lavori non solo di verificare la conformità dell'opera al progetto, ma anche di adottare tutte le misure necessarie per prevenire difetti costruttivi. La Suprema Corte, con la sentenza n. 9572 del 9 aprile 2024, aveva già chiarito che il direttore dei lavori non può esimersi dalle proprie responsabilità semplicemente contestando eventuali vizi dell'opera a posteriori; è invece tenuto a monitorare costantemente il cantiere per evitare che tali vizi si verifichino.

Conclusione
Il caso mette in luce l'importanza della vigilanza e del controllo da parte del direttore dei lavori, che deve intervenire tempestivamente per evitare ritardi o difformità nell'esecuzione delle opere. La sentenza del Tribunale di Napoli rafforza l'idea che il direttore dei lavori abbia un ruolo cruciale non solo nella supervisione tecnica, ma anche nella gestione delle tempistiche, e che la sua inazione può comportare una responsabilità solidale con l'impresa esecutrice per i danni derivanti da tali omissioni.

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