Nel contesto condominiale, l'ente può essere condannato al pagamento di una somma a favore di un terzo creditore per varie ragioni, come nel caso di un appalto non completamente saldato al termine di un procedimento per ingiunzione.
In tali situazioni, in mancanza del versamento spontaneo, il creditore può agire in esecuzione del provvedimento anche nei confronti dei singoli proprietari.
Il caso in esame
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 33124 del 29 novembre 2023) riguarda un procedimento durato oltre dieci anni, avviato da un'impresa appaltatrice. L'obiettivo del creditore era agire in esecuzione nei confronti di un singolo condòmino per recuperare la somma dovuta per lavori non pagati nell'edificio.
La giurisprudenza consolidata stabilisce che l'obbligo contrattuale del condominio di versare una somma a un terzo grava pro quota sui singoli proprietari. Questi ultimi non sono tenuti a pagare l'intero importo, ma solo in proporzione al valore millesimale del loro immobile. Pertanto, non esiste una responsabilità solidale tra i condòmini per gli obblighi assunti verso l'impresa.
Chi ottiene un titolo per agire contro il condominio, ad esempio tramite un procedimento per ingiunzione, può agire anche contro un singolo proprietario senza necessità di ulteriori provvedimenti di condanna.
La Cassazione ha affermato che il titolo formatosi contro il condominio è valido anche per l'azione esecutiva contro i singoli condomini.
Tuttavia, se si intende procedere all'esecuzione contro il singolo proprietario, il titolo esecutivo deve essere notificato personalmente a quest'ultimo. La mancata notifica può rendere inammissibile la procedura esecutiva, come evidenziato dalla sentenza citata.
In definitiva, il creditore che dispone di un titolo esecutivo contro il condominio deve notificarlo al singolo proprietario per poter agire in esecuzione nei suoi confronti, rispettando le disposizioni della giurisprudenza in materia.
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