Spesso il condominio stipula un'assicurazione chiamata "polizza globale fabbricati" per mettersi al riparo dai danni procurati ai condomini o a terzi estranei e coprire i danni derivanti da esplosioni, scoppi, fulmini e incendi.
Se si sviluppa un incendio nel locale di un condomino e vengono poi danneggiate anche le parti comuni e altre unità immobiliari è bene capire se la polizza globale del condomino copra in ogni caso il sinistro.
Il caso
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Cosenza nella recente sentenza n. 685 del 18 aprile 2023.
Nel caso di specie, un magazzino veniva interessato da uno scoppio, seguito da un incendio, durante il quale si verificava l'abbattimento della parete divisoria sita tra il magazzino e l’entrata del palazzo condominiale creando ingenti danni ai muri, agli impianti e agli appartamenti di alcuni condomini.
L’amministratore denunciava tempestivamente il sinistro presso la compagnia assicuratrice con cui era stata stipulata una polizza globale fabbricati.
L'assicurazione si rifiutava però di pagare sostenendo che il sinistro era dovuto ad atti vandalici e dolosi, non compresi fra quelli oggetto di polizza.
L'origine dolosa veniva avvalorata anche dal rapporto dei vigili del fuoco e dal procedimento penale conclusosi con la condanna dei colpevoli.
Secondo il condominio la condotta dolosa si doveva considerare regredita nei confronti del condominio a fatto colposo. Il Tribunale, tuttavia, ha dato ragione alla compagnia assicuratrice.
Accertata la natura dolosa e non accidentale dell'incendio, lo stesso giudice ha messo in rilievo che all'art. 3.2 della polizza è espressamente previsto che "l'assicurazione non è comunque operante per i danni causati da atti vandalici e dolosi, salvo quanto previsto dall'art. 3.4.2 - Atti vandalici e dolosi delle "Garanzie supplementari opzionali" se è stato reso operante".
Non risulta, infatti, che il condominio abbia sottoscritto alcuna estensione di polizza e non è neppure possibile sostenere che la condotta dolosa regredirebbe nei confronti del condominio a fatto colposo.
E ciò perché il reato di incendio richiede, per la sua configurazione, il dolo generico, mentre la condotta delittuosa si è consumata all'interno di un locale facente parte dell'edificio condominiale.
Merita di essere sottolineato che l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. “rischio incluso” per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo (Cass. civ., sez. III, 23/1/2018, n. 1558).
I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole delimitatrici del rischio, attinenti all'oggetto e prive di carattere vessatorio (Cass. civ., sez. III, 11/06/2019, n. 15598); si tratta di pattuizioni che stabiliscono quali siano il contenuto e i limiti della copertura assicurativa.
Di conseguenza, se l'assicuratore sostiene che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza e il rifiuto dell'indennizzo.
Fonte: condominioweb.com
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