Gestioni condominiali

Muffe e infiltrazioni al singolo condomino per insufficiente coibentazione del portico condominiale

I proprietari di un appartamento sito sopra il portico condominiale lamentavano la presenza, nel loro immobile, di muffe e infiltrazioni di umidità. 
Essi convenivano in giudizio il condominio, chiedendo che fosse accertato l’obbligo dello stesso di eliminare le infiltrazioni presenti nell’appartamento, eseguendo lavori di coibentazione del portico condominiale sottostante l’appartamento e che venissero risarciti per i danni patiti. Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all’esecuzione dei lavori (nel frattempo eseguiti) ma respingeva la richiesta di risarcimento dei danni ritenendoli dovuti a vizi originari e, quindi, non imputabili al condominio. 

Secondo la Corte d’Appello, invece, come risultava dalla CTU, le infiltrazioni di umidità e le muffe erano state causate dall’insufficiente coibentazione del portico condominiale. Di conseguenza gli stessi giudici di secondo grado accoglievano l’appello dei proprietari dell’appartamento, condannando il condominio al risarcimento dei danni subiti. 

Il condominio ricorreva in cassazione sostenendo, tra l’altro, che gli inconvenienti nell’appartamento in questione erano principalmente dovuti al mancato e/o insufficiente isolamento delle pareti esterne e del pavimento disteso sul solaio di copertura del portico e allo scarso ricambio d’aria nei locali interni, dovuto anche all’installazione di infissi a perfetta tenuta e al distacco dal riscaldamento condominiale.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 19253/2021, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, in quanto, si legge in sentenza, muove dal presupposto che il vizio costruttivo riguardi parti di proprietà esclusiva degli originari attori.
Entrambe le CTU, infatti, avevano accertato che la causa delle infiltrazioni e delle muffe fosse l’insufficiente coibentazione del portico condominiale.

In tale situazione, secondo giurisprudenza consolidata, il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.
Per tale ragione la Cassazione ha dato torto al condominio.

Dunque, in base a quanto stabilito dall’art. 2051 c.c. – secondo il quale chi ha in custodia dei beni e responsabile dei danni cagionati dalle cose custodite – anche il condominio, in qualità di custode dei beni e servizi comuni, è pienamente responsabile dei danni che la cosa comune può arrecare alle porzioni di proprietà esclusiva dei singoli. Per tale motivo, dovrà essere premura del condominio svolgere qualsivoglia attività di restauro e messa in sicurezza del bene comune, onde evitare danno ai proprietari degli appartamenti e il procedere di gravosi giudizi civilistici proponibili da questi ultimi.

Fonte: diritto.it

Richiedi Preventivo

Contattaci

Richiedi Intervento

Segnala