La recente sentenza della Corte di Cassazione ha introdotto un'importante novità in materia di tabelle millesimali e spese condominiali. Con l’ordinanza n. 23739 del 4 settembre 2024, la Cassazione ha stabilito che l’amministratore di condominio può chiedere un indennizzo ai condòmini che, in passato, hanno pagato quote inferiori rispetto a quanto dovuto, a causa di errori nelle tabelle millesimali. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda.
Il caso di studio
Il Codice Civile prevede che le tabelle millesimali possano essere modificate dai condòmini solo con il consenso unanime (articolo 68 delle disposizioni attuative). Tuttavia, nel caso esaminato dalla Cassazione, la modifica è stata disposta direttamente dal tribunale con sentenza. In seguito a questa decisione, l’amministratore ha ricalcolato le spese condominiali, imputando agli interessati la differenza tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto. La nuova ripartizione è stata approvata dall'assemblea, ma uno dei condomini ha impugnato la delibera, sostenendo che non fosse possibile applicare i nuovi calcoli alle spese delle annualità precedenti.
La controversia
Il condomino in questione sosteneva che la sentenza di modifica delle tabelle millesimali avesse solo un valore dichiarativo e non costitutivo. Per questo motivo, secondo lui, il ricalcolo delle spese per gli anni passati non poteva essere imposto senza il consenso unanime di tutti i condòmini. L’amministratore, invece, ha avviato un’azione di indebito arricchimento, chiedendo che il condomino restituisse le somme non versate correttamente.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha chiarito che la sentenza di modifica delle tabelle millesimali ha un valore costitutivo, il che significa che può essere applicata a tutti i condomini, anche retroattivamente, e che ha effetto dal momento in cui diventa definitiva. Di conseguenza, i condòmini che in passato hanno pagato meno rispetto a quanto dovuto, devono versare la differenza. Questo risparmio, infatti, viene considerato un "arricchimento indebito" e deve essere restituito alla cassa condominiale. L’amministratore è quindi legittimato a richiedere il pagamento e, in caso di rifiuto, può avviare un’azione legale per ottenere l'indennizzo.
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