Gestioni condominiali

Mancata comunicazione al condomino dell'avviso di comunicazione

Con la sentenza n. 32/2020 del Tribunale di Vibo Valentia sulla mancata convocazione in assemblea di un condomino viene ribadita una regola fondamentale: la mancata convocazione in assemblea di un condomino è motivo di annullabilità della delibera. Dunque, se anche solo uno dei condomini non è stato convocato, la decisione che gli altri assumono senza di lui è invalida.
Di conseguenza nel caso in cui si verificasse una mancata convocazione del condomino, esso potrà esercitare il legittimo diritto a impugnare la delibera.

Il codice prevede infatti ,all'art. 1136 co.6 c.c., che “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati".
Le norme per una regolare convocazione sono invece presenti nell’art. 66, disp. att. e trans. c.c., co. 3: “l’avviso di convocazione, deve contenere in modo specifico, il luogo ove l’assemblea è convocata, giorno e ora, l’ordine del giorno, ovvero gli argomenti in discussione, e deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax  o in altri modi eventualmente previsti dal regolamento condominiale”.
E sempre nel co. 3 dell'art. 66 troviamo: “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

Per quanto riguarda invece il termine per l'impugnazione, l'art. 1137 c.c. che al co. 2 prevede che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. E tale termine vale appunto per la contestazione dell'annullabilità.

Anche l'individuazione del soggetto legittimato a impugnare la delibera cambia a seconda che si tratti di contestarne la nullità o l'annullabilità. La sentenza del tribunale di Vibo Valentia n. 32/2020 in commento premette il richiamo alle norme di cui agli artt. 1141 (per cui al co.1 “l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge") e 1324 c.c. (per cui "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”). La convocazione in assemblea è infatti un atto unilaterale.

Si afferma poi in sentenza: "l'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea è espressione di una sua posizione qualificata, diretta a eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione anche di uno solo dei condomini, l'assemblea di condominio e tutte le votazioni in essa adottate sono annullabili su istanza solo degli interessati, ossia di coloro che non hanno potuto partecipare".

Va sottolineato che nella materia dell’impugnazione delle delibere viene più volte ribadito che l'unico legittimato a impugnare la delibera per la mancata convocazione è colui che non è stato convocato, e non quindi altri condomini regolarmente convocati. Al contrario, la nullità della delibera può essere contestata da tutti gli interessati.

Fonte: condominioweb.com

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