La realizzazione di impianti tecnologici (elettrici, idrici e di scarico), di tramezzature, installazione di igienici, controsoffittatura con faretti, piano cottura e cappa di aspirazione, tutte opere prodromiche a un cambio di destinazione d’uso dell’originario lastrico solare, effettuata senza permesso di costruire, configura abuso edilizio e di conseguenza 'punibile' con l'ordinanza di demolizione.
Così ha precisato la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 11051 del 19 dicembre 2022 accogliendo il ricorso del Comune appellante e confermando come la sentenza del TAR non avesse tenuto conto di quanto adeguatamente accertato dal Comune che aveva, pertanto, adottato una legittima ordinanza di demolizione delle opere realizzate sul lastrico solare senza alcun titolo edilizio.
Il TAR aveva infatti accolto il gravame ritenendo, in estrema sintesi, che le predette opere afferivano a una “tettoia” a suo tempo assentita con permesso di costruire, come tale in possesso dei “requisiti per la collocazione ivi di elementi, impianti e servizi che rendano pienamente fruibile le caratteristiche intrinseche di ‘autonoma utilizzabilità’ e di ‘solidità e immobilizzazione al suolo’, proprie di una ‘nuova costruzione’, col solo limite della trasformazione strutturale del bene, mediante chiusura e conseguente realizzazione di volumetria, che al momento non risulta eseguita”.
Il Comune invece evidenzia, innanzitutto come il TAR non abbia considerato che le opere realizzate dall’appellato sono finalizzate a utilizzare il lastrico solare “a fini residenziali” modificandone l’originaria destinazione, dal momento che gli interventi in questione non avrebbero alcuna attinenza con una tettoia propriamente detta.
Inoltre, sempre il Comune, sottolinea che l’interessato ha basato il ricorso in primo grado “sulla presunta natura di ‘terrazzo’ e non di mero ‘lastrico solare’ del proprio immobile, al fine di dimostrare che gli interventi ivi realizzati attenessero alla superficie di copertura già di uso residenziale” sulla base di una precedente variazione catastale.
Inoltre, secondo il Comune, il TAR ha erroneamente ritenuto che non fosse necessario un titolo edilizio “data l’assenza di chiusura degli ambienti e della conseguente realizzazione di volumetria” senza considerare, per un verso, che, come accertato in sede di sopralluogo, le opere in questione avevano già determinato l’acquisizione di volumetria con riferimento ad un vano chiuso con relativa porta ove era stato realizzato un bagno completo di doccia e, per altro verso, che il cantiere era stato sottoposto a sequestro in data 8 settembre 2021, in occasione del citato sopralluogo, dagli agenti di Polizia municipale, impedendo così la prosecuzione dell’intervento.
E comunque anche in assenza dell’integrale chiusura degli ambienti con pareti perimetrali, la trasformazione del lastrico solare a fini residenziali sarebbe già stata realizzata tramite l’installazione degli impianti idrici ed elettrici e la predisposizione dei locali da adibire a cucina e bagno.
Con la realizzazione delle pareti perimetrali il manufatto sarebbe poi divenuto “a tutti gli effetti un appartamento, non assentito da alcun titolo edilizio”; ai sensi dell’art. 10 del testo unico edilizia, di cui al d.P.R. n. 380/2001, ai fini della trasformazione del lastrico solare in “una terrazza, con conseguente acquisizione di superficie residenziale, sarebbe stato necessario un permesso di costruire non essendo sufficiente la mera variazione catastale".
La seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 11051 del 19 dicembre 2022 ha accolto il ricorso del Comune appellante confermando come la sentenza del Tar non avesse tenuto conto di quanto adeguatamente accertato dal Comune che aveva, pertanto, adottato una legittima ordinanza di demolizione delle opere realizzate sul lastrico solare senza alcun titolo edilizio.
Per il Consiglio di Stato il Comune aveva adeguatamente motivato l'ordinanza di demolizione ritenendo che la "realizzazione di impianti tecnologici, di controsoffittatura con faretti, e di un piano cottura con cappa di aspirazione oltre all'installazione di 7 pilastrini in ferro, e di una scala autonoma in ferro che collega il lastrico con il piano sottostante" debbano essere considerate come "opere prodromiche a un cambio di destinazione d'uso dell'originario lastrico solare" al fine di utilizzare lo stesso per uso residenziale.
Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato, il Comune aveva correttamente ritenuto che la realizzazione di tali opere imponeva il rilascio di un permesso a costruire ai sensi dell'art. 10 comma prima del Dpr 380/2001.
La sentenza precisa inoltre come la natura di opere prodromiche alla realizzazione di un manufatto destinato a uso residenziale sul lastrico solare, per le quali il relativo proprietario avrebbe dovuto richiedere un titolo edilizio, si evince dalla valutazione complessiva delle varie opere realizzate che avrebbero comportato un aumento della volumetria originaria (attraverso la realizzazione di un nuovo servizio igienico) testimoniando oggettivamente la finalità di trasformare in residenziale la destinazione d'uso dell'originario lastrico solare collegandolo con una scala in ferro con l'apportamento sottostante realizzando, pertanto, un accesso autonomo rispetto a quello che ne prevedeva il collegamento allo stabile con l'originaria scala condominiale.
In conclusione, anche se non chiuse da muri perimetrali, le opere realizzate sul lastrico solare che consistono, come nel caso di specie, nella controsoffittatura con faretti, in impianti tecnologici idrici ed elettrici e nella realizzazione di un vano bagno con aumento di volumetria originaria, devono considerarsi prodromiche a un cambio di destinazione d'uso dell'area e impongono sempre il rilascio di un permesso di costruire.
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