La legge n. 13/1989 stabilisce che nelle aree di parcheggio devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 metri, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
I posti auto devono trovarsi in corrispondenza dei percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio e preferibilmente dotati di copertura al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche.
Le predette disposizioni possono essere applicate anche agli edifici già esistenti all'entrata in vigore della legge (1989), ma solamente se questi sono oggetto di ristrutturazione.
Per gli edifici già esistenti prima del 1989 e non oggetto di ristrutturazione occorre però considerare l'art. 1102 c.c. che disciplina l'uso delle cose comuni in condominio. Esso deve essere interpretato tenendo conto della normativa a tutela del portatore di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost.; di conseguenza i diritti di tutti i condomini all'utilizzo delle parti comuni deve conciliarsi con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell'edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia.
Tuttavia, il diritto del portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, di poter parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso condominiale deve considerarsi preminente rispetto all'interesse degli altri condomini.
Questo tema riguardante appunto la richiesta di un posto auto di un portatore di handicap e la relativa decisione dell'amministratore è stato recentemente ripreso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 8863 del 7 giugno 2022.
Il caso
In un caseggiato una condomina citava in giudizio il condominio di fronte al Giudice di Pace proponendo una domanda di accertamento dell'illegittimità della realizzazione di parcheggi destinati ai disabili all'interno dell'area di parcheggio condominiale, con condanna del convenuto alla riduzione in pristino dei luoghi e alla rimozione dei relativi cartelli.
La domanda dell'attrice non ebbe successo; il primo Giudice faceva riferimento alla normativa ex L. 67/06 che promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, non potendo nei loro confronti essere praticata alcuna discriminazione né diretta né indiretta; di conseguenza la stessa condomina si rivolgeva al Tribunale sostenendo che il condominio non aveva provato di essere dotato di un'area sufficiente a garantire il parcheggio di tutti i condomini, dovendo in ogni caso essere garantito l'uso paritario a tutti i condomini; in ogni caso riteneva che l'assegnazione esclusiva di un posto auto riservato per un disabile fosse da ritenersi comunque innovazione vietata ex art. 1120 c.c., quarto comma.
Il condominio contestava i motivi posti a base dell'appello, richiamando la normativa antidiscriminatoria sopra detta di cui alla L. 67/06 e la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.
Il Tribunale ha dato ragione al condominio. In particolare il giudice di secondo grado ha sottolineato come, in caso di posti auto sufficienti per tutti i condomini e di richiesta da parte di un disabile di un posto auto riservato, l'amministratore debba, ai sensi dell'art. 1130 c.c., e quindi nell'ambito delle attribuzioni a lui riconosciute dalle legge, provvedere proprio a "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a ciascuno dei condomini"; dunque il solo amministratore, che deve garantire il miglior godimento a ciascun condomino delle cose comuni, può decidere di assegnare alcuni posti riservati a soggetti che, in quanto disabili, necessitano di parcheggi più comodi, e ciò anche al fine di evitare un'eventuale discriminazione indiretta nei confronti dei detti condomini.
È importante sottolineare il fatto che secondo il Tribunale l'amministratore può decidere in merito alla questione senza l'autorizzazione assembleare che non è necessaria.
Fonte: condominioweb.com
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