Gestioni condominiali

Installazione di unità esterna dell'impianto di climatizzazione su facciata condominiale

Installare un impianto di climatizzazione in condominio è spesso causa di discussioni. Perché? Principalmente per il fatto che si va a utilizzare una parte comune dell’edificio, come le facciate, per il beneficio esclusivo di un singolo proprietario. Le domande tipiche riguardano il rispetto delle distanze, il diritto di pari uso della proprietà comune e la salvaguardia del decoro architettonico.

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia (n. 64 del 13 gennaio 2025) ha fatto chiarezza su queste tematiche, confermando la validità di un’installazione autorizzata in primo grado e respingendo i reclami dei condomini del piano terra.

La questione al centro del dibattito

Il caso nasce dalla richiesta di una condomina al primo piano di installare l’unità esterna del climatizzatore sulla facciata laterale del condominio. Il problema? Per accedere a quella facciata, era necessario attraversare la proprietà esclusiva al piano terra. Il tribunale ha dato il via libera, giudicando la richiesta legittima, e la Corte d’Appello ha confermato la decisione.

Quando è possibile accedere a una proprietà privata

Secondo l’art. 843 c.c., un proprietario deve consentire l’accesso alla sua proprietà quando è indispensabile per costruire o riparare un’opera propria o comune. Questo diritto non rappresenta una servitù permanente, ma una soluzione temporanea legata a un bisogno specifico.
Nel caso in esame, l’unico accesso possibile per effettuare i lavori era attraverso il piano terra, e non c’erano altre soluzioni praticabili. Per questo motivo, il transito è stato considerato legittimo e giustificato.

L’uso delle parti comuni in condominio

L’art. 1102 c.c. stabilisce che ogni condomino può utilizzare le parti comuni, a patto di non modificarne la destinazione e di non impedire agli altri di farne uso. Questo non significa che tutti debbano poterle usare allo stesso modo o nello stesso momento: l’uso deve semplicemente essere compatibile con i diritti degli altri.§

Nel caso in esame, l’installazione dell’unità esterna non ha violato questi principi, né ha compromesso il diritto al pari uso della facciata. Inoltre, è stato verificato che sono state rispettate le distanze previste dal regolamento edilizio.

E il decoro architettonico?

Un altro tema caldo nelle controversie condominiali è la tutela del decoro architettonico. In questa situazione, la Corte ha ritenuto infondata l’accusa di compromissione del decoro, sottolineando che sulla stessa facciata erano già presenti altre unità esterne, tubazioni e serramenti in alluminio. In pratica, l’aggiunta di un ulteriore impianto non ha alterato significativamente l’aspetto estetico dell’edificio.

Conclusioni della Corte

Alla fine, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la legittimità dell’installazione, sottolineando come sia fondamentale bilanciare le esigenze di chi vive nel condominio con i diritti di tutti gli altri proprietari. Questa sentenza dimostra come sia possibile trovare un punto d’equilibrio tra i diversi interessi, rispettando le norme e garantendo una convivenza serena.

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