La sentenza del Tribunale di Milano (n. 7835/2024) ha stabilito un importante principio riguardante l'installazione di pannelli pubblicitari su pareti condominiali, in particolare quando questi sporgono su proprietà altrui. Il caso si è concentrato su un pannello di notevoli dimensioni (6x9 metri), la cui struttura sporgeva dai 20 ai 90 cm nello spazio aereo sovrastante il tetto dell’edificio dei vicini, che hanno richiesto la rimozione del cartellone e un risarcimento dei danni.
Il diritto degli attori
Il tribunale ha riconosciuto la legittimità dell'opposizione dei vicini, in base all'art. 840 del Codice Civile, secondo cui il proprietario di un fondo può escludere l'occupazione dello spazio aereo sovrastante da parte di terzi se ha un interesse concreto, anche se non attuale, a utilizzare quello spazio in futuro. Nel caso specifico, sebbene le norme edilizie vigenti non permettessero un’immediata utilizzazione del tetto (ad esempio per una sopraelevazione), tale interesse poteva comunque esistere a causa della mutevolezza delle condizioni normative nel tempo.
Danno e risarcimento
Il giudice ha riconosciuto la violazione dei diritti dei proprietari confinanti per l’utilizzo del loro spazio aereo senza autorizzazione, stabilendo un risarcimento a loro favore. Tale risarcimento è stato quantificato in una percentuale pari a un quarto del canone di locazione (15mila euro annui) per cinque anni, periodo durante il quale è rimasto installato il cartellone. A questo importo sono stati aggiunti interessi compensativi e rivalutazione monetaria.
Responsabilità della società pubblicitaria
La società pubblicitaria, proprietaria del cartellone, è stata ritenuta responsabile per l'occupazione illecita e, in quanto custode del pannello, è stata condannata a risarcire il condominio per tutte le somme dovute agli attori. Anche se non aveva sottoscritto il contratto di locazione iniziale, il fatto che abbia continuato a utilizzare la struttura fino alla sua rimozione nel 2022 ha consolidato la sua responsabilità.
Considerazioni legali
Il caso richiama il principio dell'art. 840 c.c., secondo cui il proprietario di un fondo può opporsi a interferenze nello spazio aereo sovrastante, se dimostra un interesse concreto all'utilizzo futuro dello spazio. La sentenza chiarisce anche che, qualora tale interesse esista, il proprietario può chiedere l'eliminazione delle violazioni e ottenere risarcimenti, poiché la tolleranza di tali occupazioni può compromettere future utilizzazioni del suolo e portare alla costituzione di servitù per usucapione.
Questa decisione conferma l'importanza di considerare con attenzione l'installazione di strutture su pareti condominiali, non solo per rispettare norme di sicurezza e decoro, ma anche per evitare violazioni del diritto dei vicini.
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